Ordinanza — n. 30401/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: XHIHANI HAXHI (CUI 04LUCET) nato il 21/11/1987 avverso la sentenza del 05/12/2023 del TRIBUNALE di RAVENNAi dato avviso alle parti , . 3 , udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che, con sentenza del 5 dicembre 2023, il Tribunale di Ravenna ha applicato, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., a Haxhi Xhihani la pena di dieci mesi di reclusione in relazione ai reati di cui agli artt. 13, commi 13 e 13- ter, e 13, comma 3-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286; che l'imputato ha proposto, tramite il difensore, avv.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30401/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 3 , udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che, con sentenza del 5 dicembre 2023, il Tribunale di Ravenna ha applicato, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., a Haxhi Xhihani la pena di dieci mesi di reclusione in relazione ai reati di cui agli artt. 13, commi 13 e 13- ter, e 13, comma 3-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286; che l'imputato ha proposto, tramite il difensore, avv.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: XHIHANI HAXHI (CUI 04LUCET) nato il 21/11/1987 avverso la sentenza del 05/12/2023 del TRIBUNALE di RAVENNAi dato avviso alle parti , . 3 , udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che, con sentenza del 5 dicembre 2023, il Tribunale di Ravenna ha applicato, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., a Haxhi Xhihani la pena di dieci mesi di reclusione in relazione ai reati di cui agli artt. 13, commi 13 e 13- ter, e 13, comma 3-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286; che l'imputato ha proposto, tramite il difensore, avv.
Massimilano Orrù, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale lamenta che il giudice di merito non abbia pronunciato sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; che il ricorso verte su motivo non consentito, giacché, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza»; che è dunque testualmente esclusa la possibilità di far valere vizi che attengano alla sussistenza degli elementi costitutivi dei reati oggetto di addebito, potendo il controllo giudiziale esercitarsi esclusivamente sulla manifestazione dell'intento dell'imputato di accedere al rito, sul contenuto dell'accordo tra le parti come recepito in sentenza, sulla correttezza delle norme cui sono riferite le fattispecie concrete e sul rispetto del canone della legalità della pena e delle misure di sicurezza eventualmente applicate; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così