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Ordinanza — n. 30247/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30247/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30247/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOREFICE GIUSEPPE nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 27/03/1956 avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che con la sentenza in data 29 febbraio 2024 la Corte di Appello di Reggio Calabria, decidendo in sede di rinvio da questa Corte, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in data 17 giugno 2013, che aveva condannato LOREFICE GIUSEPPE per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale aggravato anche dalla recidiva reiterata specifica ed infra-quinquennale, riducendo la durata delle pene accessorie fallimentari con conferma nel resto (fatto commesso in Barcellona P.G. il 18 gennaio 2008, data della dichiarazione di fallimento della 'Stock House 23' Srl., della quale l'imputato era stato l'amministratore); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi;

Regesto Legislator

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art. 69 cod. pen; Ordinanza — n. 30247/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Rv. 280059), di modo che, nel caso di specie, la prescrizione verrà a maturare il 17 giugno 2025; - che il secondo motivo, che denuncia il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, è manifestamente infondato, posto che, per le giurisprudenza di legittimità «L'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte.» (Sez.

Parole chiave

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cattiva gestione bancarotta fraudolenta omissione della contabilità irregolarità finanziarie conti finanziari errore contabile

Disposizioni normative citate

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art. 69 cod. pen
esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOREFICE GIUSEPPE nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 27/03/1956 avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che con la sentenza in data 29 febbraio 2024 la Corte di Appello di Reggio Calabria, decidendo in sede di rinvio da questa Corte, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in data 17 giugno 2013, che aveva condannato LOREFICE GIUSEPPE per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale aggravato anche dalla recidiva reiterata specifica ed infra-quinquennale, riducendo la durata delle pene accessorie fallimentari con conferma nel resto (fatto commesso in Barcellona P.G. il 18 gennaio 2008, data della dichiarazione di fallimento della 'Stock House 23' Srl., della quale l'imputato era stato l'amministratore); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il primo motivo, che eccepisce l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato, posto che, per la pacifica giurisprudenza di legittimità «Ai fini della prescrizione del reato, deve tenersi conto della recidiva ad effetto speciale ancorché sia ritenuta subvalente nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, poiché l'art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato» (Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Rv. 282057;

Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Rv. 280059), di modo che, nel caso di specie, la prescrizione verrà a maturare il 17 giugno 2025; - che il secondo motivo, che denuncia il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, è manifestamente infondato, posto che, per le giurisprudenza di legittimità «L'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte.» (Sez.

U, n. 22474 del 31/03/2016, Rv. 266805), di modo che, nel caso di specie, acclarate la distrazione di beni societari e la consapevolezza dell'imputato di mettere in concreto pericolo con essa le ragioni dei creditori, non incide di certo sulla sussistenza del dolo generico richiesto per l'integrazione della fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale l'intenzione dell'imputato stesso di ricostituirle con il post factum della restituzione dei beni distratti, restituzione, peraltro, avvenuta solo in parte (cfr. pag. 3, punto 2 della sentenza impugnata); - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende