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Ordinanza — n. 30241/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30241/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30241/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FUSILLO MARCO nato il 25/01/1975 avverso la sentenza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che FUSILLO MARCO ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano in data 21 marzo 2024, che ha confermato la condanna inflittagli per il reato di cui agli artt. 56, 624 e 625, comma 1, n. 2 cod. pen., aggravato dalla recidiva ex art 99, comma 4, cod. pen. (fatto commesso in Trezzo sull'Adda il 4 maggio 2017); - che l'impugnativa, sottoscritta dal difensore, consta di un solo motivo;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 30241/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 56, 624 e 625, comma 1, n. 2 cod. pen., aggravato dalla recidiva ex art 99, comma 4, cod. pen. (fatto commesso in Trezzo sull'Adda il 4 maggio 2017); - che l'impugnativa, sottoscritta dal difensore, consta di un solo motivo;

Parole chiave

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tentato furto furto aggravato furto di lieve entità truffa aggravata assicurazione contro il furto risarcimento per atto illecito
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FUSILLO MARCO nato il 25/01/1975 avverso la sentenza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che FUSILLO MARCO ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano in data 21 marzo 2024, che ha confermato la condanna inflittagli per il reato di cui agli artt. 56, 624 e 625, comma 1, n. 2 cod. pen., aggravato dalla recidiva ex art 99, comma 4, cod. pen. (fatto commesso in Trezzo sull'Adda il 4 maggio 2017); - che l'impugnativa, sottoscritta dal difensore, consta di un solo motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il proposto motivo, che eccepisce il difetto di condizione di procedibilità in relazione al delitto contestato e ritenuto, è manifestamente infondato, posto che, al di là della intestazione dell'atto, redatto dalla Polizia Giudiziaria in data 4 maggio 2017, « come verbale di denuncia orale», nella parte contenutistica dello stesso è esplicitamente manifestata la volontà della persona offesa, che ha sottoscritto il verbale dopo averlo letto, di perseguire l'autore del reato: volontà espressa mediante la formula:«sporgo formale denuncia querela».; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 lu