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Ordinanza — n. 30238/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and unfounded regarding denial of suspended sentence for organized crime.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30238/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Florin Buti's cassation appeal inadmissible for being generic and manifestly unfounded. The appellant challenged the appellate court's refusal of a suspended sentence, arguing against the judicial prognosis of reoffending. The court rejected this because the lower court adequately justified its decision by citing the organized nature of the crime and the defendants' demonstrated skill in executing it.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 614 c.p.p.: A cassation appeal challenging the denial of a suspended sentence must be specific and substantiated; generic arguments failing to address the specific reasons for the judicial prognosis of reoffending are inadmissible.

Parole chiave

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suspended sentence denial organized crime structure cassation inadmissibility generic appeal grounds judicial prognosis reoffending truffa aggravata furto di lieve entità furto aggravato

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 614 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 4188 del 10/01/2023
Sez. 5, n. 9106 del 21/10/2019
284092; Sez. 5, n. 9106 del 21/10/2019, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUTI FLORIN nato il 06/04/1994 avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che BUTI FLORIN ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano in data 20 febbraio 2024, che ha parzialmente riformato la condanna inflittagli per il reato di cui agli artt. 110, 624 e 625 nn. 4 e 5 cod. pen., concedendogli le circostanze attenuati generiche e rideterminando la pena (fatto commesso in Milano 1'8 maggio 2023); - che l'impugnativa consta di un solo motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il proposto motivo, che censura il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena in favore dell'imputato, è generico e manifestamente infondato, posto che la Corte territoriale, attendendosi ai criteri interpretativi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia (da ultimo, Sez. 4, n. 4188 del 10/01/2023, Rv. 284092; Sez. 5, n. 9106 del 21/10/2019, dep. 2020, Rv. 278685), ha indicato con adeguatezza le ragioni del suo giudizio prognostico in ordine alla ricaduta nel reato del ricorrendo, valorizzando in maniera tutt'altro che illogica, quali indici di probabile reiterazione criminosa, le modalità di realizzazione del delitto, improntate ad uno schema organizzato basato sulla ripartizione dei compiti tra i complici ed espressive di consumata abilità nel perpetrare delitti di quella tipologia (vedasi pag. 4 della sentenza impugnata); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'