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Ordinanza — n. 30235/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to vague and abstract grounds lacking specific factual connection to the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30235/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court's decision suffered from a lack of reasoning, but the court found these complaints too vague and abstract. Consequently, the court rejected the appeal because the arguments failed to pinpoint specific errors in the original judgment's motivation.

Regesto Legislator

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Art. 367, comma 1, c.p.p.; Art. 367, comma 2, c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds for cassation are indeterminate or lack a concrete connection to the specific reasoning of the contested decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal vague grounds lack of motivation abstract arguments cassation procedure tentato furto recidiva nell'infrazione riciclaggio di denaro aggravato

Disposizioni normative citate

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Art. 367, comma 1, c.p.p.
Art. 367, comma 2, c.p.p.
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Testo completo

ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DERAGNA CLAUDIO nato a MILANO il 18/12/1980 avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con la sentenza in data 26 febbraio 2024, la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna inflitta a DERAGNA CLAUDIO per il delitto di cui agli artt. 110, 56, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen., aggravato dalla recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen. (fatto commesso in Milano 1'8 agosto 2023); - che il ricorso per cassazione nell'interesse di Deragna Claudio è affidato ad un solo motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il motivo di ricorso, che denuncia il vizio di motivazione che affliggerebbe la sentenza impugnata nel suo complesso considerata, è inammissibile in ragione sia della conclamata indeterminatezza dei rilievi censori sviluppati - dai quali non è dato comprendere neppure quali siano i punti della decisione impugnati -, sia della aspecificità delle deduzioni articolate a sostegno, in quanto articolate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto al tenore della motivazione della sentenza censurata (vedasi pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 lugli