Cassation court dismisses appeal for fraud bankruptcy due to late domicile declaration violating procedural deadlines.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant failed to submit the required domicile declaration within the statutory deadline. Although the appellant argued that a late submission via PEC or a reference to residence in the appeal header was sufficient, the court rejected these claims. The decision rests on the strict requirement that the domicile declaration must be part of the appeal act itself, as explicitly mandated by the new procedural code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.; The declaration of domicile is an integral and mandatory component of the appeal act; a late submission or mere reference to residence in the header does not satisfy the statutory requirement for admissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VOLPATO ALESSANDRO nato a IESOLO il 25/01/1986 avverso l'ordinanza del 27/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; . udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Milano ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di VOLPATO ALESSANDRO avverso la sentenza di condanna nei confronti di costui pronunciata per il delitto di bancarotta fraudolenta dal Tribunale di quella stessa città, in data 4 maggio 2023; - che avverso l'ordinanza illustrata ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando la violazione dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. ed adducendo che, per un mero disguido non era stata allegata all'atto di appello in data 4 ottobre 2023, la dichiarazione di domicilio dell'imputato, trasmessa tramite PEC venti giorni dopo, ossia il 25 ottobre 2024; - che con memoria in data 3 giugno 2024, il difensore del ricorrente ha meglio lumeggiato il motivo di ricorso ed ha evidenziato che, comunque, nell'intestazione dell'atto di appello era indicata la residenza dell'appellante, ove il decreto di citazione per il giudizio di appello gli si sarebbe potuto validamente notificare; - che il motivo di ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni:
I.) perché la dichiarazione di domicilio, costituente, ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., parte integrante dell'atto di impugnazione, è stata depositata quando ormai era scaduto il termine per presentare appello (il 15 ottobre 2023); II.) perché la nuova disposizione dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., prevede che, con l'atto di impugnazione, a pena di inammissibilità, sia depositata dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione, tanto testualmente escludendo la possibilità di un deposito tardivo della suddetta dichiarazione o elezione, e perché nella Relazione illustrativa al d.lgs. n.150/2022 si legge: "Al comma 1-ter dell'art. 581 cod. proc. pen., in attuazione del criterio di cui all'art. 1, comma 13, lett.
a) della legge delega, introduce un'ulteriore condizione di ammissibilità dell'impugnazione: con l'atto d'impugnazione deve essere presentata la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione "; III.) perché non può ritenersi equivalente alla prescritta dichiarazione o elezione di domicilio nella procura resa ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen. la circostanza che nell'intestazione dell'appello si fosse fatto riferimento alla residenza dell'imputato (in Eraclea, alla Via Caracciolo 35), atteso il pacifico principio di diritto secondo cui, ai fini di una valida dichiarazione o elezione di domicilio, non è sufficiente la semplice indicazione, in un atto processuale, della residenza o del domicilio dell'indagato o dell'imputato, essendo necessaria una sua manifestazione di volontà in ordine alla scelta tra i luoghi indicati dall'art. 157 cod. proc. pen., con la consapevolezza degli effetti di tale scelta (Sez. 2, n. 18469 del 01/03/2022, Rv. 283180); l - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle amme