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Ordinanza — n. 30232/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30232/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30232/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARBONE ALESSANDRO nato a DESIO il 04/11/1976 avverso la sentenza del 06/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Milano ha confermato la condanna inflitta a CARBONE ALESSANDRO per il reato di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma 2, cod. pen., aggravato dalla recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen. (fatto commesso in Garbagnate Milanese il 4 marzo 2020); - che il ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, sottoscritto dal difensore, consta di un solo motivo;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 30232/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (vedasi pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha stimato congruo il trattamento sanzionatorio applicato all'imputato, in ragione dell'allarme sociale connesso alla condotta delittuosa e alla capacità a delinquere dell'imputato); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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furto di lieve entità furto aggravato in banda rapina imputazione di furto crimine recidiva nell'infrazione
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARBONE ALESSANDRO nato a DESIO il 04/11/1976 avverso la sentenza del 06/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Milano ha confermato la condanna inflitta a CARBONE ALESSANDRO per il reato di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma 2, cod. pen., aggravato dalla recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen. (fatto commesso in Garbagnate Milanese il 4 marzo 2020); - che il ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, sottoscritto dal difensore, consta di un solo motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il proposto motivo, proteso a censurare l'operata graduazione della pena, oltre che essere affidato a deduzioni prive di qualsivoglia confronto con il tenore della motivazione rassegnata al riguardo nella sentenza impugnata (cfr. pag. 6), finendo per replicare, in tale guisa, senza alcun elemento di effettiva novità, i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospetta questione non consentita nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondata, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142;

Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (vedasi pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha stimato congruo il trattamento sanzionatorio applicato all'imputato, in ragione dell'allarme sociale connesso alla condotta delittuosa e alla capacità a delinquere dell'imputato); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deci