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Ordinanza — n. 30226/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific prior objection to sentencing reduction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30226/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared Marco Pozzato's cassation appeal inadmissible and ordered him to pay costs. Pozzato argued the lower court erred in reducing his sentence by only one-third for attempted crimes, but the appellate court had previously confirmed this reduction. The court rejected the appeal because no specific objection regarding the sentencing reduction was raised during the appeal proceedings, rendering the new grievance generic and untimely.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.; Art. 365, comma 1, n. 1 c.p.p.: An appeal for cassation is inadmissible if the grievance is new or lacks original specificity, as the party failed to specifically object to the sentencing reduction during the prior appeal stage.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic grievance requirement sentencing reduction objection attempted crime mitigation procedural timeliness rule tentato furto furto di lieve entità luogo del reato

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.
Art. 365, comma 1, n. 1 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POZZATO MARCO nato a TRIESTE il 03/09/1980 avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che POZZATO MARCO ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, pronunciata in data 23 gennaio 2024, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 56, 624 e 625, comma 1, n. 2 cod. pen. (fatto commesso in Vittuone il 23 ottobre 2022);

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il motivo di ricorso, che lamenta il vizio di motivazione in ordine alla riduzione della pena per il tentativo in misura soltanto di un terzo, è inammissibile perché inedito o, comunque, perché affetto da genericità originaria, posto che con il motivo di gravame sul trattamento sanzionatorio, come articolato nell'atto di appello in data 31 gennaio 2023, non era stata specificamente formulata nessuna censura in ordine all'entità della riduzione di pena da applicare all'imputato per il tentativo; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 lug