Italian Court dismisses appeal as generic appeal fails to address habitual crime ratio decidendi.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the sole ground of appeal was generic and failed to engage with the specific reasoning of the lower court. The appellant challenged the denial of non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code, arguing against habitual crime application. The court rejected this as the appellant's arguments did not confront the core issue of the defendant's prior convictions establishing habitual behavior.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis c.p.; Art. 609 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to address the specific ratio decidendi regarding the habitual nature of the crimes established by prior final convictions.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MACOVEI AURELIAN ROBERT nato il 15/01/1977 avverso la sentenza del 06/12/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Brescia ha confermato la condanna inflitta a MACOVEI AURELIAN ROBERT per il delitto di cui agli artt. 56, 624 e 625, comma 1, n.7 cod. pen. (fatto commesso in Brescia il 10 marzo 2018); - che il ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato consta di un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il proposto motivo, che censura il diniego della causa di non punibilità ex art. 131- bis cod. pen., è generico, posto che le deduzioni a sostegno non si confrontano affatto con la ratio decidendi sottesa alla statuizione al riguardo, ossia l'abitualità del reato, ostativa all'applicazione dell'istituto, desunta dalla condanna definitiva dell'imputato per cinque episodi di furto, costituenti, all'evidenza, reati della stessa indole rispetto a quello di cui alla regiudicanda (vedasi pag. 2 della sentenza impugnata); - rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 lugli