Ordinanza — n. 30223/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAnte ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELALI ANIS nato il 24/09/2003 avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che, con la sentenza pronunciata in data 29 gennaio 2024, la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna inflitta a BELALI ANIS per il reato di cui agli artt. 56, 110, 624 e 625, comma 1, n. 7 cod. pen. (fatto commesso i i Milano il 19 ottobre 2021); - che il ricorso per cassazione nell'interesse di Belali Anis è affidato ad un solo motivo;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 30223/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 56, 110, 624 e 625, comma 1, n. 7 cod. pen. (fatto commesso i i Milano il 19 ottobre 2021); - che il ricorso per cassazione nell'interesse di Belali Anis è affidato ad un solo motivo;
Parole chiave
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nte ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELALI ANIS nato il 24/09/2003 avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con la sentenza pronunciata in data 29 gennaio 2024, la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna inflitta a BELALI ANIS per il reato di cui agli artt. 56, 110, 624 e 625, comma 1, n. 7 cod. pen. (fatto commesso i i Milano il 19 ottobre 2021); - che il ricorso per cassazione nell'interesse di Belali Anis è affidato ad un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il proposto motivo, che denuncia il vizio di motivazione, è inammissibile in ragione della conclamata indeterminatezza ed aspecificità delle deduzioni articolate a sostegno, vuoi in quanto da esse non è dato neppure comprendere quali siano i punti della sentenza fatti oggetto di impugnazione, quali le prove decisive delle quali sarebbe stata omessa la valutazione o travisato il significato, quali le censure di gravame che sarebbero state preterite o immotivatamente disattese, vuoi in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte e prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata (vedasi pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 lugli