Ordinanza — n. 30220/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PURCARIU MARIUS VASILE nato il 20/06/1989 avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Roma ha confermato la condanna inflitta a PURCARIU MARIUS VASILE per i reati di cui agli artt. 385, comma 3, e 495 cod. pen. (fatti commessi in Roma il 21 ottobre 2022); - che il ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato consta di un solo motivo;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 30220/2024 — snpen · Corte di Cassazione: - che il proposto motivo, che contesta l'affermazione di responsabilità dell'imputato, è affidato a doglianze generiche, poiché meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 2:31708) e non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto unicamente dirette a sollecitare una preclusa rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di loro specifici, decisivi ed inopinabili travisamenti (Sez.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PURCARIU MARIUS VASILE nato il 20/06/1989 avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Roma ha confermato la condanna inflitta a PURCARIU MARIUS VASILE per i reati di cui agli artt. 385, comma 3, e 495 cod. pen. (fatti commessi in Roma il 21 ottobre 2022); - che il ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato consta di un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il proposto motivo, che contesta l'affermazione di responsabilità dell'imputato, è affidato a doglianze generiche, poiché meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 2:31708) e non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto unicamente dirette a sollecitare una preclusa rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di loro specifici, decisivi ed inopinabili travisamenti (Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), come pure sarebbe stato necessario in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794) [cfr. pag. 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale, dato atto, in conformità all'ermeneusi di questa Corte, che il delitto di false dichiarazioni a pubblico ufficiale si consuma nel momento in cui la dichiarazione perviene al pubblico ufficiale (Sez. 5, n. 24308 del 31/03/2015, Rv. 265145), ha congruamente concluso nel senso dell'irrilevanza della successiva indicazione delle esatte generalità, tanto più che l'imputato non le aveva neppure declinate spontaneamente]; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deci