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Ordinanza — n. 30218/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30218/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30218/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRIECO MARCO nato a ROMA il 24/09/1978 avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che GRIECO MARCO ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, pronunciata in data 27 novembre 2023, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 56 e 624 cod. pen., aggravato dalla recidiva specifica e reiterata (fatto commesso in Roma il 10 marzo 2022);

Regesto Legislator

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art. 99 cod. pen; Ordinanza — n. 30218/2024 — snpen · Corte di Cassazione: - che il proposto motivo, che deduce, sotto l'egida della violazione dell'art. 99 cod. pen. e del vizio di motivazione, l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della contestata e ritenuta recidiva, è generico e manifestamente infondato, perché formulato senza alcun confronto, men che meno, critico con il tenore della sentenza impugnata (vedasi pag. 2 della sentenza impugnata), che ha dato conto con congrui riferimenti in fatto, non illogicamente valutati, di come la recidiva non potesse essere disapplicata in ragione delle numerose condanne riportate dall'imputato, suscettibili di rivelarsi concretamente significative di un'accentuata sua colpevolezza e di una maggiore pericolosità, tanto in conformità all'insegnamento impartito dal diritto vivente in materia (Sez.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione tentato furto pentito reati penali gravi saccheggio furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

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art. 99 cod. pen
- che il proposto motivo, che deduce, sotto l'egida della violazione dell'art. 99 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRIECO MARCO nato a ROMA il 24/09/1978 avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che GRIECO MARCO ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, pronunciata in data 27 novembre 2023, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 56 e 624 cod. pen., aggravato dalla recidiva specifica e reiterata (fatto commesso in Roma il 10 marzo 2022);

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il proposto motivo, che deduce, sotto l'egida della violazione dell'art. 99 cod. pen. e del vizio di motivazione, l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della contestata e ritenuta recidiva, è generico e manifestamente infondato, perché formulato senza alcun confronto, men che meno, critico con il tenore della sentenza impugnata (vedasi pag. 2 della sentenza impugnata), che ha dato conto con congrui riferimenti in fatto, non illogicamente valutati, di come la recidiva non potesse essere disapplicata in ragione delle numerose condanne riportate dall'imputato, suscettibili di rivelarsi concretamente significative di un'accentuata sua colpevolezza e di una maggiore pericolosità, tanto in conformità all'insegnamento impartito dal diritto vivente in materia (Sez.

U, n. 32318 del 30/03/2023, Rv. 284878; Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8