Italian Court dismisses appeals against theft convictions for lack of merit on grounds of attempted theft and fines.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeals filed by three defendants inadmissible, upholding their convictions for theft. The defendants argued for reduced sentencing due to minor culpability, a change from attempted to consummated theft, and a substitution of prison time with a fine. The court rejected these claims, finding the lower court's reasoning on the nature of the crime and the applicability of fines to be legally sound and devoid of obvious illogicality.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis c.p.; Art. 624, 625 n. 5 c.p.: The Court holds that appeals challenging the recognition of minor culpability or the classification of theft as consummated versus attempted are inadmissible if the lower court's motivation is complete and congruent with established legal principles regarding possession and discretion in sentencing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BARRELLA MATTEO nato a SALERNO il 14/06/1977 BOCCIA FABIO nato a SALERNO il 27/11/1979 FERRARO GENNARO nato a SALERNO il 10/11/1991 avverso la sentenza del 23/02/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che BARRELLA MATTEO, BOCCIA FABIO e FERRAR° GENNARO hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno in daza 23 febbraio 2024, che ha confermato la condanna loro inflitta per il delitto di cui agli artt. 110, 624 e 625 n. 5 cod. pen. (fatto commesso in Salerno il 15 febbraio 2015); - che: il ricorso nell'interesse di Barrella consta di tre motivi; quello nell'interesse di Boccia di un solo motivo e quello nell'interesse di Ferraro di due motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il primo motivo del ricorso nell'interesse di Barrella e il primo motivo del ricorso nell'interesse di Ferraro, che censurano il mancato riconoscimento in loro favore della causa di esclusione della particolare tenuità del fatto ex ad 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, per essere completa e congrua la motivazione rassegnata dalla Corte territoriale al riguardo: ossia, che commettere un furto in tempo di notte, in tre persone organizzate e valentesi di un veicolo, all'uopo predisposto per caricare il materiale, consistito in metalli di un certo pregio, non era di certo un fatto di particolare tenuità, se non altro perché neppure il danno patrimoniale cagionato poteva dirsi tale (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo del ricorso nell'interesse di Barrella e il secondo motivo del ricorso nell'interesse del Ferraro, che lamentano la mancata derubricazione del furto da consumato a tentato, è manifestamente infondato, poiché i giudici di merito, spiegando a sostegno del diniego di derubricazione che le forze dell'ordine si erano imbattute nell'azione illecita in modo del tutto casuale e non pianificato, sorprendendo i ladri quando oramai gran parte della merce era stata caricata sul veicolo predisposto per il trasporto, che, in tale guisa, era già entrata nella loro piena disponibilità (vedasi pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata), si sono attenuti ai seguenti principi di diritto: ossia, che è configurabile la fattispecie di furto consumato quando l'intervento delle forze dell'ordine è del tutto casuale, estemporaneo o sopravvenuto, tale da non poter impedire l'impossessamento della "res" (Sez. 5, n. 4868 del 25/11/2021, dep. 2022, Rv. 282969) e che il momento consumativo del delitto di furto coincide con la sottrazione della cosa alla disponibilità del detentore ed il contemporaneo impossessamento da parte dell'agente, di modo che si ha, pertanto, furto consumato e non tentato allorquando il reo, impossessatosi di merce asportata da un negozio sia pure da poco tempo, si dia alla fuga, perché scoperto, mentre sta caricando la merce su un automezzo (Sez. 2, n. 1318 del 04/07/1983, dep. 1984, Rv. 162601); - che il terzo motivo del ricorso nell'interesse di Barella e l'unico motivo del ricorso nell'interesse di Boccia, che lamentano la mancata sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, è manifestamente infondato, posto che la motivazione rassegnata dalla la Corte territoriale a sostegno dell'impugnato diniego - ossia, che la pena, peraltro già irrogata nel minimo, non potesse essere sostituita con quella pecuniaria, perché sussistevano fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non sarebbero state adempiute e perché da imputati in stato di indigenza non si poteva pretendere il pagamento di alcuna somma (veclasi pag. 3 della sentenza impugnata) - non esibisce alcun profilo di illogicità evidente quanto all'uso del potere discrezionale riconosciuto al giudice di merito in materia (Sez. 2, n. 15927 del 20/02/2024, Rv. 286318); - ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle am