Ordinanza — n. 30213/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALDO VINCENZO nato a VIBO VALENTIA il 13/08/1969 avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN IDIRITTO Letto il ricorso di Baldo Vincenzo, ritenuto, quanto al primo motivo, che l'istanza volta all'ottenimento di giustizia riparativa era stata erroneamente presentata al giudice che aveva emesso la sentenza di primo grado e non alla Corte di appello, da questo ricavandosi che essa era inammissibile e la Corte di merito non aveva alcun obbligo di motivazione; ritenuto, quanto al secondo motivo, che contesta la carenza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico per indeterminatezza in quanto privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 30213/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 581, comma 1, lett.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALDO VINCENZO nato a VIBO VALENTIA il 13/08/1969 avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN IDIRITTO Letto il ricorso di Baldo Vincenzo, ritenuto, quanto al primo motivo, che l'istanza volta all'ottenimento di giustizia riparativa era stata erroneamente presentata al giudice che aveva emesso la sentenza di primo grado e non alla Corte di appello, da questo ricavandosi che essa era inammissibile e la Corte di merito non aveva alcun obbligo di motivazione; ritenuto, quanto al secondo motivo, che contesta la carenza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico per indeterminatezza in quanto privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. dal momento che, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta di cui alle pagina 3-5, non vi è adeguata attività di confronto da parte del ricorrente; del pari, in ordine al terzo motivo relativo al trattamento sanzionatorio, il ricorso non tiene conto della motivazione offerta a fg. 5 della sentenza impugnata, siccome intesa a valorizzare i precedenti del ricorrente idonei alla contestazione della recidiva ed anche tenuto conto della genericità del motivo di appello e della entità della sanzione, di poco superiore al minimo edittale del reato di ricettazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 luglio 2024 Il Consigliere Estensore Il Pr