Cassation appeal dismissed as inadmissible for reiterating arguments already rejected in second instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Scalinci Massimo inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for generic mitigating circumstances and challenged the recidivism application, but these points were deemed repetitive of arguments already rejected by the Court of Appeal of Lecce. The court ruled that such specific arguments are not permitted in cassation proceedings and that the lower court adequately addressed the relevant facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366, comma 1, lett. a) c.p.p.: Appeals in cassation are inadmissible if they merely reiterate arguments already rejected in the second instance without presenting new grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCALINCI MASSIMO nato a CAMPI SALENTINA il 10/10/1975 avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; •
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Scalinci Massimo, Ritenuto che i primo motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, oltre ad essere reiterativo dei motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché l'onere argomentativo del giudice, con il quale il ricorrente non si confronta, è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti quali i precedenti penali (si veda, in particolare pag. 4 della sentenza impugnata); che, del pari, è aspecifico il motivo volto a censurare l'applicazione della recidiva, tenuto conto di quanto precisato a fg. 4 della sentenza impugnata relativamente al giudizio sulla rinnovata capacità a delinquere del ricorrente ed alla sua pericolosità dovuta alla commissione del reato per cui si procede rispetto ai precedenti commessi; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 luglio 2024.