Ordinanza — n. 30207/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIBILIA SALVATORE nato a ERICE il 01/10/1994 avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; E IN DIRITTO Letto il ricorso di Scibilia Salvatore, Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta violazione di legge in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 30207/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 581, comma 1, lett.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIBILIA SALVATORE nato a ERICE il 01/10/1994 avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Letto il ricorso di Scibilia Salvatore, Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta violazione di legge in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis; cod. pen. non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pagg. 2-3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 luglio