Ordinanza — n. 30201/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AUTERI GIUSEPPE nato a PATERNO' il 08/11/1985 avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; Letto il ricorso di Auteri Giuseppe, Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata riqualificazione del reato di cui all'art. 648 cod.pen. nella contravvenzione di cui all'art. 712 cod. pen., nonché la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione, è generico e non specifico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame a pag.2; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 648 cod.pen, art. 712 cod. pen; Ordinanza — n. 30201/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 648 cod.pen. nella contravvenzione di cui all'art. 712 cod. pen., nonché la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione, è generico e non specifico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame a pag.2; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione;
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AUTERI GIUSEPPE nato a PATERNO' il 08/11/1985 avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Auteri Giuseppe, Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata riqualificazione del reato di cui all'art. 648 cod.pen. nella contravvenzione di cui all'art. 712 cod. pen., nonché la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione, è generico e non specifico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame a pag.2; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così