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Ordinanza — n. 30201/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30201/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30201/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AUTERI GIUSEPPE nato a PATERNO' il 08/11/1985 avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; Letto il ricorso di Auteri Giuseppe, Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata riqualificazione del reato di cui all'art. 648 cod.pen. nella contravvenzione di cui all'art. 712 cod. pen., nonché la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione, è generico e non specifico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame a pag.2; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione;

Regesto Legislator

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art. 648 cod.pen, art. 712 cod. pen; Ordinanza — n. 30201/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 648 cod.pen. nella contravvenzione di cui all'art. 712 cod. pen., nonché la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione, è generico e non specifico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame a pag.2; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione;

Parole chiave

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motivi di cassazione ricettazione origine delle merci ripetizione dell'indebito procedura di ricusazione impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod.pen
Letto il ricorso di Auteri Giuseppe, Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata riqualificazione del reato di cui all'art. 648 cod.pen.
art. 712 cod. pen
nella contravvenzione di cui all'art. 712 cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AUTERI GIUSEPPE nato a PATERNO' il 08/11/1985 avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Auteri Giuseppe, Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata riqualificazione del reato di cui all'art. 648 cod.pen. nella contravvenzione di cui all'art. 712 cod. pen., nonché la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione, è generico e non specifico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame a pag.2; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così