Ordinanza — n. 30199/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRARA CORRADO nato a REGGIO CALABRIA il 17/04/1968 avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di REGG:[0 CALABRIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;RITENUTO IN FATTO E Letto il ricorso di Ferrara Corrado, Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si denuncia la violazione dell'art. 157 cod. pen. in relazione ai reati di cui agli artt. 648 e 648 bis cod. pen., sono manifestamente infondati in quanto, collocando la data di consumazione dei reati a ridosso del 30 gennaio nel 2007, ritengono decorso il termine prescrizionale al momento del pronunciamento della sentenza della Corte d'Appello, intervenuto il 19 dicembre 2023, senza, tuttavia, considerare il riconoscimento della recidiva specifica e infraquinquennale la quale rileva ai fini della determinazione del tempo necessario alla prescrizione del reato, per tale ragione non maturata alla data della sentenza impugnata; che il terzo motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 648 bis cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, nella parte in cui ritiene che l'apposizione di diverse targhe sull'automobile Citroen non trovi alcuna diversa e plausibile spiegazione se non che l'imputato abbia perseguito l'intento di ostacolare l'identificazione della provenbenza delittuosa dell'auto stessa; che, per tale ragione lo stesso deve considerarsi non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 157 cod. pen, art. 648 bis cod. pen; Ordinanza — n. 30199/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 157 cod. pen. in relazione ai reati di cui agli artt. 648 e 648 bis cod. pen., sono manifestamente infondati in quanto, collocando la data di consumazione dei reati a ridosso del 30 gennaio nel 2007, ritengono decorso il termine prescrizionale al momento del pronunciamento della sentenza della Corte d'Appello, intervenuto il 19 dicembre 2023, senza, tuttavia, considerare il riconoscimento della recidiva specifica e infraquinquennale la quale rileva ai fini della determinazione del tempo necessario alla prescrizione del reato, per tale ragione non maturata alla data della sentenza impugnata; che il terzo motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 648 bis cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, nella parte in cui ritiene che l'apposizione di diverse targhe sull'automobile Citroen non trovi alcuna diversa e plausibile spiegazione se non che l'imputato abbia perseguito l'intento di ostacolare l'identificazione della provenbenza delittuosa dell'auto stessa; che, per tale ragione lo stesso deve considerarsi non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRARA CORRADO nato a REGGIO CALABRIA il 17/04/1968 avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di REGG:[0 CALABRIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Ferrara Corrado, Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si denuncia la violazione dell'art. 157 cod. pen. in relazione ai reati di cui agli artt. 648 e 648 bis cod. pen., sono manifestamente infondati in quanto, collocando la data di consumazione dei reati a ridosso del 30 gennaio nel 2007, ritengono decorso il termine prescrizionale al momento del pronunciamento della sentenza della Corte d'Appello, intervenuto il 19 dicembre 2023, senza, tuttavia, considerare il riconoscimento della recidiva specifica e infraquinquennale la quale rileva ai fini della determinazione del tempo necessario alla prescrizione del reato, per tale ragione non maturata alla data della sentenza impugnata; che il terzo motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 648 bis cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, nella parte in cui ritiene che l'apposizione di diverse targhe sull'automobile Citroen non trovi alcuna diversa e plausibile spiegazione se non che l'imputato abbia perseguito l'intento di ostacolare l'identificazione della provenbenza delittuosa dell'auto stessa; che, per tale ragione lo stesso deve considerarsi non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 2 luglio 2024 Il Consigliere estensore Il Presiddnt