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Ordinanza — n. 30198/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic mitigating circumstances as inadmissible in legality proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30198/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal by Piergiacomi Marco inadmissible and ordered him to pay legal costs. The appellant contested the lower court's refusal to apply generic mitigating circumstances, arguing for their mandatory consideration. The court rejected this, noting that the first-instance judgment was sufficiently motivated and that appellate review does not require the lower court to address every favorable element presented.

Regesto Legislator

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Art. 362, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The appeal contesting the non-application of generic mitigating circumstances is inadmissible in legality proceedings because the first-instance judgment is validly motivated if it references decisive elements without needing to address all favorable facts.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances inadmissible appeal legality proceedings sufficient motivation appellate review scope censura dell'apprezzamento delle prove motivazione inadeguata delle censure costituzionali riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 362, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIERGIACOMI MARCO nato a LORETO il 24/06/1978 avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Piergiacomi Marco, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione a pag. 5 esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 2 luglio 2024 Il Consigliere estensore Il President