Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 30197/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30197/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30197/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARENTE ALESSANDRO nato a MACERATA il 26/04/1974 avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; Letto il ricorso di Parente Alessandro, Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza dell'elemento psicologico del reato di cui all'art. 648 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, nella parte in cui ritiene integrato il dolo della ricettazione poiché l'imputato ha utilizzato un mezzo abbandonato senza verificarne la regolarità della documentazione e senza interrogarsi sulla provenienza del bene, così accettando il rischio che lo scooter fosse di illecita provenienza; che, per tale ragione, lo stesso deve considerarsi non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, nella quale si valorizzano la mancata resipiscenza in capo all'imputato, la sua negativa personalità e il precedente per stupefacente, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 648 cod. pen; Ordinanza — n. 30197/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 648 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, nella parte in cui ritiene integrato il dolo della ricettazione poiché l'imputato ha utilizzato un mezzo abbandonato senza verificarne la regolarità della documentazione e senza interrogarsi sulla provenienza del bene, così accettando il rischio che lo scooter fosse di illecita provenienza; che, per tale ragione, lo stesso deve considerarsi non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, nella quale si valorizzano la mancata resipiscenza in capo all'imputato, la sua negativa personalità e il precedente per stupefacente, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;

Parole chiave

Generato dall'IA
altri reati idoneità alla guida sostanze soggette a restrizione guida senza autorizzazione sostanze pericolose risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 648 cod. pen
Letto il ricorso di Parente Alessandro, Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza dell'elemento psicologico del reato di cui all'art. 648 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARENTE ALESSANDRO nato a MACERATA il 26/04/1974 avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Parente Alessandro, Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza dell'elemento psicologico del reato di cui all'art. 648 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, nella parte in cui ritiene integrato il dolo della ricettazione poiché l'imputato ha utilizzato un mezzo abbandonato senza verificarne la regolarità della documentazione e senza interrogarsi sulla provenienza del bene, così accettando il rischio che lo scooter fosse di illecita provenienza; che, per tale ragione, lo stesso deve considerarsi non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, nella quale si valorizzano la mancata resipiscenza in capo all'imputato, la sua negativa personalità e il precedente per stupefacente, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 2 luglio 2024 Il Consigliere estensore Il Presid