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Ordinanza — n. 30196/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation and no interest in recidiva claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30196/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Alfredo Guizzardi's appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The first ground was rejected because it merely repeated arguments already dismissed on appeal without providing new substantive criticism. The second ground regarding recidiva was ignored since the appellant showed no concrete interest in pursuing it, given the minor aggravating nature of the offense. Consequently, the appeal failed to meet the threshold for admissibility required by Italian criminal procedure law.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of a repetition of arguments already rejected without new specific criticism, or if the appellant demonstrates no concrete interest in pursuing a ground that does not affect the final penalty outcome.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific argumentation no concrete interest recidiva aggravating circumstance Cassa delle ammende ricettazione allegazioni inverosimili prove acquisite illegalmente

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
art. 648 cod.pen
Letto il ricorso di Guizzardi Alfredo, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 648 cod.pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUIZZARDI ALFREDO nato il 11/06/1981 avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Guizzardi Alfredo, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 648 cod.pen. per carenza dell'elemento soggettivo, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pagine 2 e 3 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che rispetto al secondo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza della recidiva, il ricorrente non ha manifestato alcun concreto interesse a coltivare la censura, stante che tale circostanza aggravante, ritenuta sub-valente rispetto alle circostanze di opposto segno, non ha comportato alcun aumento della pena; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 luglio 2024 Il Consigliere Estens