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Ordinanza — n. 30194/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and indeterminate, violating criminal procedure code requirements for specific grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30194/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared Matteo Husovic's appeal inadmissible due to the generic nature of his complaint regarding the lack of motivation in the lower court's decision. Husovic argued the judgment failed to provide sufficient reasoning for the declaration of responsibility, but the court found his arguments lacked the specificity required by law. Consequently, the appeal was rejected because it did not identify the specific elements underlying the criticism, preventing the appellate judge from exercising their review.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if the grounds are generic and indeterminate, failing to specify the elements upon which the criticism is based, thereby depriving the appellate court of the ability to exercise its supervisory power.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic grounds requirement specific elements specification appellate review limitation indeterminate complaint rejection motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali invocazione di motivi legali

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Letto il ricorso di Husovic Matteo, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la carenza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUSOVIC MATTEO nato a ROMA il 04/02/1996 avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Husovic Matteo, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la carenza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta alle pagina 1 e 2 della sentenza impugnata, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 luglio 2024 Il Consigliere Estensore Il P sidente