Cassation court dismisses appeal as comparative sentencing assessment is a discretionary merit issue beyond review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Rosanna Fabrizi's appeal inadmissible because it challenged the court's comparative assessment of sentencing circumstances. Fabrizi argued against the judgment of comparison, but the court held that evaluating whether opposing circumstances are equivalent is a discretionary act typical of the trial court. Consequently, the court ruled that such a discretionary evaluation, provided it is not arbitrary and sufficiently motivated, falls outside the scope of cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: A challenge to the comparative assessment of sentencing circumstances is inadmissible in cassation as it constitutes a discretionary evaluation of merit that escapes supervisory review unless it results in mere arbitrariness or illogical reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FABRIZI ROSANNA nato a ROMA il 18/04/1953 avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Rosanna Fabrizi, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili; rilevato, per queste ragioni, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co