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Ordinanza — n. 30190/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility as it exceeds cassation powers to re-evaluate facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30190/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Marchioro Renzo inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's factual findings and legal qualification, arguing for a different reconstruction of events. The court rejected these claims because cassation review is limited to legal errors, not a re-evaluation of facts or a new factual reconstruction reserved for the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 365, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, para. 1, lett. b) c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or reconstruct facts differently from the trial court, as such assessment is exclusively the domain of the judge of merit.

Parole chiave

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cassation review limits factual re-evaluation prohibition inadmissible appeal grounds judicial competence division legal error standard riesame di una decisione precedente censura dell'apprezzamento delle prove motivo di revisione

Disposizioni normative citate

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Art. 365, para. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, para. 1, lett. b) c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCHIORO RENZO nato a LATINA il 22/02/1976 avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Marchioro Renzo, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pagine 3, 4 e 5 della sentenza impugnata); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la qualificazione giuridica del fatto, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pagina 5 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. • Così deciso in Roma, il 2 luglio 2024 Il Consigliere Esten