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Ordinanza — n. 30189/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30189/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30189/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CINELLI SIMONE nato a GENZANO DI ROMA il 01/09/1990 avverso la sentenza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; Letto il ricorso di Cinelli Simone, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'eccessività della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 1 della sentenza impugnata), dovendosi rilevare che il motivo in ordine all'assorbimento della sanzione per il reato di cui all'art. 4 legge 110/75 non era stato dedotto in appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 4 legge 110/75; Ordinanza — n. 30189/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 1 della sentenza impugnata), dovendosi rilevare che il motivo in ordine all'assorbimento della sanzione per il reato di cui all'art. 4 legge 110/75 non era stato dedotto in appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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adeguamento della pena modalità di calcolo dell'ammenda sanzioni penali esecuzione della pena detentiva sostitutiva alleggerimento della pena riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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art. 4 legge 110/75
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CINELLI SIMONE nato a GENZANO DI ROMA il 01/09/1990 avverso la sentenza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Cinelli Simone, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'eccessività della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 1 della sentenza impugnata), dovendosi rilevare che il motivo in ordine all'assorbimento della sanzione per il reato di cui all'art. 4 legge 110/75 non era stato dedotto in appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 luglio 2024 Il Consigliere Estensore Il Preden