Cassation court dismisses appeal for generic grounds and generic criticism of sentencing motivation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, rejecting the first ground as generic and unsupported by the lower court's clear reasoning regarding mitigating circumstances. The second ground was dismissed for being indeterminate and lacking specific elements required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Appeals based on generic criticisms of sentencing motivation or lacking specific factual elements are inadmissible as they prevent the appellate court from exercising its supervisory function.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGRESTA LUCA (CU.I.05FG87Y) nato a FINALE LIGURE il 15/07/1983 avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Agresta Luca; ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta genericamente la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 2 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti quali le particolari modalità del fatto e i numerosi precedenti penali da cui risulta essere gravato l'imputato, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione relativamente alla validità della presentazione della querela da parte della persona offesa, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si veda in particolare pag. 1 della sentenza impugnata), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che, peraltro, l'eccezione inerente alla mancanza di una condizione di procedibilità non aveva formato oggetto dell'atto di appello ed essa, nella specie, comporta accertamenti di merito sottratti al giudice di secondo grado, dovendosi, comunque, rilevare che il ricorrente era l'utilizzatore di fatto dell'autovettura oggetto di danneggiamento e, come tale, legittimato a sporgere querela (in proposito, Sez. 2, n. 17418 del 13/01/2015, Ghiuri, Rv. 263574); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 02/07/2024 Il consigliere est. Giuseppe Sgadari r or+ DEPOSITATA IN CANCF7j.