Italian Court dismisses appeals as generic and non-specific under Article 591 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeals filed by Laino Gennaro and Simeoli Carlo inadmissible. The court found the grounds for appeal generic because they merely repeated arguments already rejected by the Court of Appeal regarding liability under Article 493 ter of the Penal Code. Consequently, the appeals were dismissed, and the appellants were ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 493 ter c.p.: Appeals must be specific and demonstrate a new correlation between the contested decision and the grounds of appeal; generic repetitions of previously rejected arguments render an appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LAINO GENNARO nato a NAPOLI il 23/03/1972 SIMEOLI CARLO nato a NAPOLI il 22/03/1968 avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di Laino Gennaro e Simeoli Carlo; ritenuto che i due motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 493 ter cod. pen., è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudic:e del gravame e, pertanto, non specifici (si veda in particolare pag. 4 della sentenza impugnata); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 02/07/2024 Il consigliere est. Il Presid t Giuseppe Sgadari Piero M 'Agostini wAliv,£_y/i(w; DEPOSITATA IN CANCE1LERIA 2 OG 2