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Ordinanza — n. 30185/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30185/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30185/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LAGAREN ROSA nato a PINEROLO il 24/03/1974 DELLAGAREN VALTER nato a ORBASSANO il 11/11/1966 avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 30185/2024 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LAGAREN ROSA nato a PINEROLO il 24/03/1974 DELLAGAREN VALTER nato a ORBASSANO il 11/11/1966 avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

Parole chiave

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perseguimento penale per truffa sanzioni pecuniarie corruzione nell'esecuzione forzata truffa all'assistenza sociale sanzione disciplinare dell'avvocato risarcimento per errore giudiziario
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LAGAREN ROSA nato a PINEROLO il 24/03/1974 DELLAGAREN VALTER nato a ORBASSANO il 11/11/1966 avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Lagaren Rosa e Dellagaren Valter; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art.640 cod. pen., è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici (si vedano in particolare le pagine 5-7 della sentenza impugnata); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che il secondo motivo, inerente al trattamento sanzionatorio, è, del pari aspecifico, non tenendo conto di quanto affermato a fg. 7 della sentenza impugnata, laddove la Corte di merito ha tenuto conto delle gravi modalità dei fatti e dei precedenti penali dei ricorrenti per ritenere congrua la pena loro inflitta; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 02/07/2024 Il consigliere est. Il Presicl4nte Giuseppe SgL dari. Piero Més • 'Agostini 6-( tAki DEPOSITATA