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Ordinanza — n. 30184/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation and improper scope.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30184/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Diana Massimiliano inadmissible and ordered her to pay court costs. The appellant challenged the lower court's reasoning regarding criminal liability under Article 628 of the Penal Code and the excessive sentence imposed. The court rejected these claims because the arguments merely repeated those already dismissed in the appellate proceedings and because the appeal improperly sought a review of sentencing discretion and unraised aggravating circumstances.

Regesto Legislator

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Art. 628 cod. pen.; Art. 132, 133 cod. pen.; Art. 61 cod. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it lacks specific argumentation by merely reiterating points already rejected, if it challenges the sentencing discretion reserved to the trial judge, or if it raises issues not raised in the lower instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific argumentation sentencing discretion reiteration of rejected points unraised aggravating circumstances aggravamento della pena attenuazione della pena alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 628 cod. pen.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 61, first paragraph, no. 5 cod. pen.
9 della sentenza impugnata); che l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIANA MASSIMILIANO nato a PALERMO il 15/03/1978 avverso la sentenza del 08/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Diana Massimiliano; letta la memoria depositata, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art.628 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano in particolare le pagine 6-8 della sentenza impugnata, dove la Corte d'appello ha correttamente individuato gli elementi costitutivi della condotta illecita realizzata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta l'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argonnentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti quali le impetuose modalità della condotta e i numerosi precedenti penali da cui risulta essere gravato l'imputato (si veda, in particolare pag. 9 della sentenza impugnata); che l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 5 cod.pen. non era stata dedotta in appello e non può essere valutata in questa sede comportando accertamenti di merito sottratti al giudice deputato dall'ordinamento al loro esame; rilevato, pertanto e con assorbimento di quanto contenuto nella memoria, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. z

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 02/07/2024 Il consigliere est. Il Presid nte Giuseppe Sgadari Piero N es,ini D'Agostini L4411 IN ,c/AV tk