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Ordinanza — n. 30180/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30180/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30180/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAMB MODOU nato il 07/06/1973 avverso la sentenza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; Letto il ricorso di Samb Modou, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 2 della sentenza impugnata, ove i giudici del merito hanno evidenziato che, oltre a non essere stata irrogata una pena corretta in quanto ampiamente sotto il limite edittale, non sono stati addotti elementi positivamente valutabili ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli eiementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (ex rnultis Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 30180/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 2 della sentenza impugnata, ove i giudici del merito hanno evidenziato che, oltre a non essere stata irrogata una pena corretta in quanto ampiamente sotto il limite edittale, non sono stati addotti elementi positivamente valutabili ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli eiementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (ex rnultis Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Parole chiave

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notifica tardiva dei difetti corretta notificazione tempestività dell'inoltro eccezioni processuali tardive dichiarazione fiscale tardiva ammende per infrazione procedurale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAMB MODOU nato il 07/06/1973 avverso la sentenza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Samb Modou, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 2 della sentenza impugnata, ove i giudici del merito hanno evidenziato che, oltre a non essere stata irrogata una pena corretta in quanto ampiamente sotto il limite edittale, non sono stati addotti elementi positivamente valutabili ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli eiementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (ex rnultis Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Rv. 271269); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 luglio 2024 Il Consigliere Estensore Il Presid