Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and preclusion of re-evaluating evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Giuseppe Grano inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's credibility assessment of a witness and the legal qualification of facts regarding usury and an aggravating circumstance. The court rejected these claims as they merely repeated arguments already dismissed on appeal without identifying specific, decisive distortions of the trial record.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.; Art. 36, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.: The cassation court's review of a judgment's motivation is limited to verifying the existence of a logical argumentative apparatus and cannot re-evaluate evidence or substitute its own factual findings for those of the trial court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRANO GIUSEPPE nato a AFRAGOLA il 16/11/1954 avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Grano Giuseppe, letta la memoria depositata, ritenuto che il primo motivo, con il quale si contesta vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla ritenuta credibilità del testa Busseni con riferimento ai fatti di cui al capo 1d) e le) è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed evulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare pagg. 12 e 13); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto nel delitto di usura denunciando il travisamento del fatto in cui sarebbero incorsi i giudici del merito quale risultato di una diversa ricostruzione storica dei fatti e rilevanza e attendibilità delle prove, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito; che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, il giudice adito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 12 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione della responsabilità e della sussistenza del reato; ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 644, quinto comma, n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato poiché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito; ritenuto che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.
U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074);che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 13 e 14) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.
e) cod. proc. pen.; rilevato, pertanto e con assorbimento di quanto contenuto nella memoria, che iI ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 luglio 2024 Il Consigl