Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation and correct prescription calculation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the joint appeals by Bogdan Smeralda and Levac Entoni inadmissible and ordered them to pay costs. The appellants challenged the lower court's calculation of prescription periods and the lack of a formal declaration of prescription, arguing errors in suspending time limits. The court rejected these claims as merely repetitive of arguments already dismissed on appeal and confirmed that the trial judges correctly computed the prescription term, accounting for suspensions caused by defense absence and procedural requests.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.; Art. 360, n. 6 c.p.: Appeals must contain specific, argumentative criticism of the judgment; generic repetitions of previously rejected grounds render them inadmissible, and the court must verify the factual accuracy of the prescription calculation.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BOGDAN SMERALDA nato a VILLAFRANCA DI VERONA il 17/08/1989 LEVAC ENTONI nato a CASTIGLIONE DEL LAGO il 23/05/1994 avverso la sentenza del 13/07/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi, proposti con unico atto, di Bogdan Smeraida e Levac Entoni, letta la memoria depositata; ritenuto che l'unico motivo di ricorso con il quale si contesta la violazione di legge in relazione agli artt. 157 - 159 cod. pen. per mancata declaratoria di prescrizione dei reati contestati anche in relazione all'errato errato calcolo della sospensione dei termini, è manifestamente infondato perché basato su considerazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, invero, i giudici del merito a pag. 9 e 10 della sentenza impugnata hanno correttamente calcolato il termine di prescrizione, anche in relazione alla sospensione di esso, intervenuta all'udienza del 23 ottobre 2019 per giorni 77 fino all'udienza dell'8 gennaio 2020, a causa dell'astensione dei difensori (come risulta a verbale), circostanza già idonea a non determinare la prescrizione dei reati prima della sentenza impugnata (tutti commessi nel 2015 e l'ultimo di essi nel gennaio del 2016), alla quale si aggiunge l'ulteriore periodo di sospensione del termine dall'udienza del 28 aprile 2021 all'udienza del 13 ottobre 2021, dovuta ad una richiesta difensiva finalizzata all'adozione delle conclusioni, rimanendo irrilevante che di tale sospensione ex lege non si faccia menzione nel verbale di udienza; rilevato, pertanto e con assorbimento di quanto contenuto nella memoria, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, ciascuno, in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 luglio 2024 Il Consigliere Estensore _ Il Pr