Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to re-litigation of facts already examined by lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Vincenzo Longo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Longo argued that the lower courts failed to consider his non-culpable ignorance regarding tax declaration requirements due to his low education level and lack of information from tax assistance staff. The court rejected this, ruling that the appeal merely sought a new and impermissible reading of evidence already thoroughly examined by the trial and appellate judges, whose reasoning was based on objective debate findings and was not illogical.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it tends to obtain a new and non-allowed reading of the same evidentiary emergencies already examined by the courts of first and second instance, thereby violating the principle of finality of the trial.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LONGO VINCENZO nato a POLISTENA il 10/11/1963 avverso la sentenza dei 09/01/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI; t
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Premesso che con sentenza del 9/1/2024 la Corte di appello di Reggio Calabria confermava la pronuncia emessa il 1°/6/2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palmi, con la quale Vincenzo Longo era stato giudicato colpevole del delitto di cui agli artt. 81 c.p., 7, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla I. 28 marzo 2019, n. 26.
2. Rilevato che propone ricorso per cassazione il Longo, chiedendo l'annullamento della decisione per non aver considerato l'ignoranza non colpevole (dunque l'errore scusabile) nella quale sarebbe incorso imputato, soggetto poco scolarizzato; questi non sarebbe stato avvertito dagli operatori del centro di assistenza fiscale circa l'ulteriore contenuto della dichiarazione da effettuare, di cui non avrebbe avuto alcuna conoscenza, ed il modulo compilato non sarebbe stato aggiornato. 2.1. Rilevato che questa Corte ha già affermato che l'abrogazione, a far data dall'1/1/2024, del delitto di cui all'art. 7 in esame, disposta ex art. 1, comma 318, I. 29 dicembre 2022, n. 197, nel far salva l'applicazione delle sanzioni penali dallo stesso previste per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina, deroga al principio di retroattività della "lex mitior", altrimenti conseguente ex art. 2, comma secondo, cod. pen., ma tale deroga, in quanto sorretta da una plausibile giustificazione, non presenta profili di irragionevolezza, assicurando la tutela penale all'indebita erogazione del reddito di cittadinanza sin tanto che sarà possibile continuare a fruire di detto beneficio, posto che la sua prevista soppressione si coordina cronologicamente con la nuova incriminazione di cui all'art. 8 d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla I. 3 luglio 2023, n. 85, riferita agli analoghi benefici per il futuro introdotti in sostituzione del reddito di cittadinanza (tra le altre, Sez. 3, n. 7541 del 24/1/2024, Picciano, Rv. 285964).
3. Considerato che il ricorso è inammissibile, perché - riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte di appello - tende ad ottenere in questa sede una nuova e non consentita lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole invero preclusa alla Corte di legittimità.
4. La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di merito - pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. La sentenza, in particolare, ha evidenziato che il Longo, compilando la richiesta volta ad ottenere il reddito di cittadinanza (di cui poi aveva goduto dall'aprile 2019 al febbraio 2021), non aveva dichiarato una serie di condizioni ostative al beneficio (essere stato sottoposto a misure di prevenzione e cautelari personali detentive ed aver riportato condanna definitiva per il reato di associazione di tipo mafioso), per quanto tale indicazione fosse stata già prevista dalla legge di conversione del decreto istitutivo (in vigore dal 30/3/2019.
Al riguardo, peraltro, non rileva la prima domanda indicata in contestazione, a data 29/3/2019, perché successivamente annullata, con rilievo, pertanto, soltanto di quella del 28/6/2019 e delle successive). Ancora, la Corte ha sostenuto che l'interessato che intenda ottenere determinati effetti a lui favorevoli nei confronti dello Stato è tenuto a svolgere una previa attività di acquisizione di tutte le informazioni utili, non potendo questi far valere un'eventuale e solo asserita mancanza di comunicazione da parte di addetti all'ufficio di assistenza fiscale.
Così da non potersi riscontrare alcun errore rilevante.
5. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 21 giugno 2024