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Ordinanza — n. 30171/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30171/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30171/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Premesso che con sentenza del 19/1/2024 la Corte di appello di Catanzaro, pronunciandosi in sede di rinvio, rideterminava nella misura del dispositivo la pena inflitta a Cosimo Passalacqua con riguardo ai reati di cui ai capi 1), 6) e 35) della rubrica. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, censurando la motivazione con la quale è stato confermato il giudizio di responsabilità.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 30171/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il ricorso è inammissibile, poiché contesta l'affermazione di responsabilità - peraltro in termini assolutamente generici, astrattamente riferibili ad ogni sentenza di condanna e privi di un qualunque confronto con la pronuncia impugnata - senza valutare che la sentenza rescindente emessa da questa Corte 1'8/6/2023 aveva annullato con rinvio la precedente decisione di appello limitatamente alla statuizione relativa alla circostanza aggravante di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990„ n. 309, nei confronti del ricorrente. Circostanza che, in sede di rinvio, è stata esclusa. Nessuna ulteriore questione era devoluta al giudice del rinvio, dovendosi pertanto ritenere inammissibile ogni censura in punto di responsabilità.

Parole chiave

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alibi prove corroboranti lacune probatorie testimonianza della vittima testimone a discarico prove acquisite illegalmente
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSALACQUA COSIMO nato a CROTONE il 07/08/1972 avverso la sentenza del 19/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Premesso che con sentenza del 19/1/2024 la Corte di appello di Catanzaro, pronunciandosi in sede di rinvio, rideterminava nella misura del dispositivo la pena inflitta a Cosimo Passalacqua con riguardo ai reati di cui ai capi 1), 6) e 35) della rubrica.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, censurando la motivazione con la quale è stato confermato il giudizio di responsabilità.

3. Considerato che il ricorso è inammissibile, poiché contesta l'affermazione di responsabilità - peraltro in termini assolutamente generici, astrattamente riferibili ad ogni sentenza di condanna e privi di un qualunque confronto con la pronuncia impugnata - senza valutare che la sentenza rescindente emessa da questa Corte 1'8/6/2023 aveva annullato con rinvio la precedente decisione di appello limitatamente alla statuizione relativa alla circostanza aggravante di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990„ n. 309, nei confronti del ricorrente. Circostanza che, in sede di rinvio, è stata esclusa. Nessuna ulteriore questione era devoluta al giudice del rinvio, dovendosi pertanto ritenere inammissibile ogni censura in punto di responsabilità.

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 21 giugno 2024 Il C gliere estensore Il Pre