Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 30170/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed because a trust power from first instance does not replace the specific statutory mandate required for absent defendants.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30170/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ruling that a trust power granted in the first instance is insufficient for an absent defendant. The appellant argued that his defender had the power to appeal, but the court held that Article 581, paragraph 1-quater of the Code of Criminal Procedure requires a specific post-sentence mandate. Consequently, the lack of this specific document rendered the appeal procedurally invalid.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 581, comma 1-quater c.p.p.; The specific mandate to appeal issued after the judgment is mandatory for absent defendants, and a trust power from the first instance does not satisfy this requirement.

Parole chiave

Generato dall'IA
absent defendant appeal trust power insufficiency specific mandate requirement procedural inadmissibility Code of Criminal Procedure nomina del difensore d'ufficio difensore di fiducia diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, comma 1-quater c.p.p.
Premesso che con ordinanza del 26/2/2024 la Corte di Appello di Milano dichiarava inammissibile - per violazione dell'art. 581, comma 1-quater, cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA ,sul ricorso proposto da: CAMPAGNA PAOLO nato a PIAZZA ARMERINA il 28/03/1948 avverso l'ordinanza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI; A

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Premesso che con ordinanza del 26/2/2024 la Corte di Appello di Milano dichiarava inammissibile - per violazione dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. - il gravame proposto da Paolo Campagna avverso la sentenza pronunciata il 20/6/2023 dal Tribunale di Como.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, evidenziando che il difensore era stato investito di nomina fiduciaria già in primo grado, con espresso conferimento di potere di impugnare in appello, non potendo, pertanto, trovare applicazione la norma richiamata.

3. Considerato che il ricorso è inammissibile.

4. L'art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen., introdotto dal d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, stabilisce che nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. Questa norma, applicabile al giudizio in esame, trova la propria ratio, per un verso, nella necessità di riscontrare un'effettiva ed attuale volontà di impugnazione in capo all'imputato assente, e, per altro verso, di fornire alla cancelleria del giudice ad quem un riferimento certo ed attuale con riguardo al luogo presso cui notificare il decreto di citazione a giudizio; questi incombenti potrebbero richiedere tempo al difensore, e per questo l'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. - introdotto con la medesima "riforma Cartabia" - ha previsto che i termini di cui alla stessa norma sono aumentati di 15 giorni per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza.

Tali ragioni - insieme al chiaro tenore letterale - impediscono, pertanto, di ritenere sufficiente il potere impugnatorio contenuto in una nomina fiduciaria conferita in primo grado.

5. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle - spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Ro