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Ordinanza — n. 30158/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for re-litigating already examined evidentiary emergencies regarding tax concealment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30158/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to prove absolute impossibility of reconstructing income due to a computer failure and claimed a cooperative attitude. The court rejected this, noting the appeal merely sought a new, unfavored reading of evidentiary emergencies already examined by the trial judges.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it tends to obtain a new and non-allowed reading of the same evidentiary emergencies already examined by the judges of the case, or if it ignores a congruous motivation based on objective debate findings.

Parole chiave

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inadmissible appeal evidentiary emergencies tax concealment reconstruction of income cooperative attitude lower court review court costs and fine omissione della contabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 360, n. 4 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DANTONI SALVATORE nato a CALTANISSETTA il 2:3/08/1952 avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Premesso che con sentenza del :26/10/2023 la Corte di appello di Caltanissetta confermava la pronuncia emessa il 1°/2/2023 dal locale Tribunale, con la quale Salvatore Dantoni era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 10, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, e condannato alla pena di un anno di reclusione.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando il vizio di motivazione con riguardo al pericolo concreto che dovrebbe sostenere il reato: nel caso di specie, non vi sarebbe stata l'impossibilità assoluta di ricostruire il reddito, ed il ricorrente - che avrebbe giustificato la perdita di parte della documentazione richiamando un guasto al computer - avrebbe tenuto un comportamento collaborativo al fine di rendere possibile la ricostruzione della massa reddituale. Il quid pluris richiesto dalla costante giurisprudenza, insieme alla omessa tenuta della contabilità, pertanto non sussisterebbe.

3. Considerato che il ricorso è inammissibile, perché — riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte di appello - tende ad ottenere in questa sede una nuova e non consentita lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole invero preclusa alla Corte di legittimità.

4. La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello — pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta — ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. La sentenza, in particolare, anche richiamando la pronuncia di primo grado, ha evidenziato che l'occultamento delle fatture relative all'anno di imposta 2014 doveva ritenersi provato in forza di obiettive circostanze:

a) l'imputato le aveva pacificamente emesse;

b) le stesse non erano state registrate o annotate;

c) la dichiarazione annuale IVA non era stata presentata, risultandone soltanto una integrativa, depositata solo dopo l'avvio dell'attività ispettiva e senza rispettare i termini e le modalità di ravvedimento operoso. Ne era conseguita una estrema difficoltà nella ricostruzione dei redditi e del volume d'affari riguardante l'attività professionale dell'imputato; dal che non l'omessa tenuta della contabilità, ma l'occultamento della stessa. Questa conclusione è poi contestata nel ricorso, ma con argomento di puro merito, irricevibile in questa sede, secondo cui il Dantoni avrebbe tenuto un comportamento collaborativo al fine di rendere possibile la ricostruzione della massa reddituale.

5. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 21 giugno 2024 Il Consigliere e