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Ordinanza — n. 30156/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding tax evasion via compensation of non-existent debts against all debt types.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30156/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Gabriele Migatta inadmissible, upholding the lower court's conviction for tax evasion through improper compensation. While the appellant argued the crime applies only to tax debts, the court reaffirmed that the offense covers any debt requiring a unified payment model, including social security contributions. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 10-quater, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74; Art. 17, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241: The crime of improper compensation of debts applies to the non-payment of any debt subject to the unified payment model, not limited to tax debts, thereby encompassing social security and other contributions.

Parole chiave

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improper compensation tax evasion unified payment model social security debts non-existent credit Cassation inadmissibility omitted payment prestazioni indebitamente riscosse

Disposizioni normative citate

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Art. 10-quater, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74
Premesso che con sentenza del 28/11/2023, la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia emessa il 21/9/2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza, con la quale Gabriele Migatta era stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 10-quater, d.
Art. 17, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
Considerato, infatti, che non rileva la natura dei crediti suscettibili di compensazione ai sensi dell'art. 17 d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 23083 del 22/12/2022, Beoni
Sez. 3, n. 389 del 18/9/2020, Scalvini
Sez. 3, n. 389 del 18/9/2020, Scalvini, Rv.
Sez. 3, n. 13149 del 3/3/2020, Bonelli
280776; Sez. 3, n. 13149 del 3/3/2020, Bonelli, Rv.
Sez. 3, n. 8689 del 30/10/2018, Dalla Torre
Sez. 3, n. 5934 del 12/9/2018, Giannino
275015; Sez. 3, n. 5934 del 12/9/2018, Giannino, Ry.
Sez. 1, n. 38042 del 10/5/2019, Santoro
Sez. 3, n. 552 del 17/12/2022, Apolloni
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIGATTA GABRIELE nato a RAVENNA il 11/01/1977 avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI; "n•

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Premesso che con sentenza del 28/11/2023, la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia emessa il 21/9/2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza, con la quale Gabriele Migatta era stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 10-quater, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, e condannato alla pena di un anno di reclusione.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando l'affermazione della Corte secondo la quale il reato sussisterebbe anche quando il credito inesistente sia utilizzato per compensare debiti diversi da quelli relativi ad imposte sui redditi o sul valore aggiunto; diversamente, come confermato da un filone giurisprudenziale, la fattispecie potrebbe configurarsi solo a fronte di debiti di quest'ultima natura, in aderenza all'oggetto del decreto n. 74 del 2000 che, infatti, li riguarda in via esclusiva.

3. Considerato che il ricorso è inammissibile.

4. Considerato, infatti, che non rileva la natura dei crediti suscettibili di compensazione ai sensi dell'art. 17 d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241; la più recente giurisprudenza di questa Corte - che il Collegio condivide ed intende ribadire - ha ripetutamente affermato che il reato di indebita compensazione di cui all'art. 10- quater in esame riguarda l'omesso versamento di somme di denaro attinente a debiti, sia tributari, sia di altra natura, per il cui pagamento debba essere utilizzato il modello di versamento unitario (Sez. 3, n, 23083 del 22/C12/2022, Beoni, Rv. 283236;

Sez. 3, n. 389 del 18/9/2020, Scalvini, Rv. 280776; Sez. 3, n. 13149 del 3/3/2020, Bonelli, Rv. 279118; Sez. 3, n. 8689 del 30/10/20:18, Dalla Torre, Rv. 275015; Sez. 3, n. 5934 del 12/9/2018, Giannino, Ry. 275833), così superando il precedente contrario orientamento espresso, in una sola occasione, con la decisione invocata dal ricorrente (Sez. 1, n. 38042 del 10/05/2019, Santoro, Rv. 278825). Tale giurisprudenza ravvisa la ratio della disposizione in esame nella necessità di punire tutti quei comportamenti che si concretizzano in realtà nell'omesso versamento del dovuto e nel conseguimento di un indebito risparmio di imposta mediante l'indebito ricorso al meccanismo della compensazione tributaria, ossia attraverso la materiale redazione di un documento ideologicamente falso, idoneo a prospettare una compensazione che non avrebbe potuto avere luogo, o per la non spettanza o per l'inesistenza del credito.

Ed è evidente che, in questa prospettiva, l'indebito risparmio di imposta che la norma incriminatrice tende a colpire non può essere limitato al mancato versamento delle imposte dirette o dell'Iva, ma coinvolge necessariamente anche le somme dovute a titolo previdenziale e assistenziale, il cui mancato pagamento, attraverso lo strumento della compensazione effettuata utilizzando crediti inesistenti o non spettanti, determina per il contribuente infedele un analogo risparmio di imposta. La norma in esame, in altri termini, si presta a reprimere l'omesso versamento di somme di denaro attinente a tutti i debiti, sia tributari, sia di altra natura, per il cui pagamento deve essere utilizzato il modello di versamento unitario, con la conseguenza che sono sottoposti a tale disciplina sia le compensazioni di debiti Iva o imposte sui redditi con altri tributi e contributi dovuti sia le compensazioni di questi ultimi tributi e contributi con crediti Iva e imposte dirette, potendo venire in rilievo, sul lato attivo o passivo del rapporto obbligatorio, qualunque tributo o contributo che possa essere opposto in compensazione secondo le norme generali. 4.1.

Considerato, pertanto, che le argomentazioni addotte nelle citate decisioni a sostegno del medesimo possono essere qui richiamate per riaffermare una conclusione sulla quale non si registra alcun attuale contrasto interpretativo (in termini, Sez. 3, n. 552 del 1712/2022, Apolloni, Rv. 283920).

5. Rilevato, dunque, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.N. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila i