Cassation appeal dismissed as inadmissible for re-litigating facts already examined by lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Luigi Stassi inadmissible, rejecting his challenge to the appellate court's decision regarding the conditional suspension of his sentence. Stassi argued that the sale of his vehicle to his daughter-in-law was not fraudulent and that the tax authority could recover the debt from the sale proceeds. The court ruled that the appeal merely sought a new and unauthorized reading of evidence already thoroughly examined by the lower judges, which is precluded at this stage of litigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it tends to obtain a new and non-consented reading of the same evidentiary emergencies already examined by the judges of the case, or if it ignores the congruous reasoning of the lower court based on objective trial findings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STASSI LUIGI nato a PALERMO il 01/09/1946 avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI; A
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Premesso che con sentenza del 19/10/2023 la Corte di appello di Palermo riformava la pronuncia emessa il 21/12/2021 dal Tribunale di Termini Imerese limitatamente al beneficio della sospensione condizionale della pena, confermando nel resto la condanna di Luigi Stassi per il delitto di cui all'art. 11, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74.
2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale, con vizio di motivazione. La sentenza sarebbe erronea ed incompleta, non considerando che l'alienazione della vettura effettuata dal ricorrente alla nuora sarebbe priva di qualunque profilo ingannevole, non potendo, pertanto, integrare il delitto; analogamente, non sussisterebbe alcuna impossibilità per l'Erario di procedere al recupero del credito, ben potendosi aggredire il provento della vendita della vettura. Infine, si censura la motivazione con riguardo al dolo del reato.
3. Considerato che il ricorso è inammissibile, perché - riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte di appello - tende ad ottenere in questa sede una nuova e non consentita lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole invero preclusa alla Corte di legittimità.
4. La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello - pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattinnentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. La sentenza, in particolare, ha evidenziato che il carattere simulato della vendita della vettura emergeva da numerosi dati:
a) il ricorrente aveva ricevuto notifica del preavviso di fermo del veicolo il 21/10/2015, a fronte di un debito erariale particolarmente ingente (16 milioni di euro);
b) lo stesso aveva venduto il mezzo alla nuora il successivo 18/11/2015;
c) quest'ultima aveva espressamente dichiarato che la vettura, sebbene a lei intestata ed assicurata, era in uso al proprio suocero (il ricorrente), che la faceva usare ai suoi "ragazzi", ossia ai suoi dipendenti. In forza di questi elementi, la sentenza ha dunque adeguatamente riscontrato il profilo oggettivo del reato: il quid pluris di cui tratta il ricorso, quindi il profilo ingannevole, è stato riscontrato proprio nel carattere simulato della vendita, con la quale lo Stassi si era formalmente disfatto del bene, pur rimasto nella sua effettiva disponibilità.
In senso contrario, peraltro, non rileva l'assunto difensivo secondo cui l'Erario avrebbe potuto procedere al recupero del credito, aggredendo il provento della vendita: per giurisprudenza pacifica, infatti, il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte costituisce fattispecie di pericolo (per tutte, Sez. 3, n. 8659 del 12/9/2023, Saad, Rv. 285960), i cui caratteri vanno identificati al momento in cui l'atto è compiuto. Quanto poi al profilo psicologico, la sentenza di appello ha compiuto una corretta lettura degli elementi sopra richiamati, così riscontrando la piena consapevolezza dell'ingente debito e della destinazione della vettura alla procedura esecutiva (del tutto certa in caso di mancato pagamento); dal che un'operazione evidentemente destinata alla sottrazione fraudolenta del bene, come congruamente ricavato sia dalla stretta tempistica sia dall'acquirente del mezzo — la nuora - evidentemente legata al ricorrente da "vincolo fiduciario e mutualistico".
5. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 21 giugno 2024 Il Co