Cassation court dismisses appeal for lack of motivation citing adequate reasoning in appellate judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal by Concetta Pelliccia inadmissible, rejecting her claim that the appellate court's reasoning was merely a generic reference to the first-instance judgment. The court found that the appellate decision explicitly identified the elements supporting Pelliccia's guilt regarding the illegal building, noting her status as the sole interested party and owner of the structure. Consequently, the court ruled that the lower court had adequately adopted the factual and legal considerations from the first instance rather than simply referring to them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 111 Cost.; Art. 366 c.p.p.: A cassation appeal alleging a lack of motivation is inadmissible when the appellate judgment explicitly addresses the contested facts and legal issues, thereby avoiding a mere generic reference to the first-instance reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELLICCIA CONCETTA nato a NAPOLI il 24/07/1963 avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Premesso che con sentenza del 30/10/2023 la Corte di appello di Napoli, in riforma della pronuncia emessa il 25/1/2022 dal locale Tribunale, assolveva Concetta Pelliccia dal reato di cui agli artt. 83, 93 e 95, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, rideterminando nella misura del dispositivo la pena quanto alla violazione dell'art. 44, lett. b), stesso decreto.
2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputata„ contestando che la motivazione della sentenza si esaurirebbe in un pedissequo, generico ed immotivato rinvio per relationem alla pronuncia di primo grado, così integrando una radicale assenza dell'apparato argomentativo, in contrasto con quanto statuito dall'art. 111 Cost.
3. Considerato che il ricorso è inammissibile. 3.1. Considerato, in particolare, che la generica censura di omessa motivazione, nei termini appena richiamati, risulta palesemente smentita dal testo della sentenza, che - alla pag. 4 - ha individuato gli elementi a sostegno della colpevolezza della ricorrente con riguardo alla contravvenzione di cui al capo a), richiamando gli elementi oggettivi emersi nel corso del giudizio di primo grado quanto alle caratteristiche dell'immobile abusivo (specie in rapporto a quelle riscontrate in precedenza ed oggetto di una sentenza di condanna per abusi edilizi a carico della Pelliccia, con ordine di demolizione).
La Corte di appello, di seguito, ha evidenziato che la donna era risultata proprietaria del manufatto abusivo e committente delle opere precedentemente realizzate, dunque l'unico soggetto portatore di un interesse a compiere gli interventi qui contestati. Ancora, è stato evidenziato che nel caso di specie era stato eseguito il complet:amento di un'opera abusiva, e che questo doveva comunque essere qualificato ai sensi dell'art. 44 in contestazione. La sentenza impugnata, pertanto, non si è limitata ad un mero rinvio alle considerazioni del primo Giudice, ma le ha adeguatamente fatte proprie, poi rispondendo ai profili fattuali e giuridici oggetto del gravame.
4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 21 giugno 2024 Il Cfiìgliere estensore