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Ordinanza — n. 30153/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30153/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30153/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Premesso che con sentenza del 26/9/2023 la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della pronuncia emessa il 22/11/2021 dal locale Tribunale, concedeva ad Antonio Alfredo D'Urso le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, così rideterminando nella misura del dispositivo la pena inflitta con riguardo ai delitti di cui agli artt. 110, 349, 334 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 349 cod. pen, artt. 335 cod. pen; Ordinanza — n. 30153/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, in primo luogo eccependo l'intervenuta prescrizione dei reati, definitivamente maturata l'11/12/2023. Di seguito, e con riguardo al profilo soggettivo del reato ex art. 349 cod. pen., si contesta la mancata riqualificazione ai sensi degli artt. 335 cod. pen. o 350 cod. pen., riscontrandosi, diversamente, un giudizio di responsabilità a titolo oggettivo. Al riguardo, si precisa che il sequestro penale dei locali e dell'area antistante sarebbe stato annullato il 26/7/2016, permanendo un vincolo amministrativo che avrebbe vietato al ricorrente soltanto l'esercizio dell'attività di autocarrozzeria, non anche l'uso dei capannoni e dell'area antistante.

Parole chiave

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restrizioni accessorie misura di contenzione sequestro conservativo azione di convalida del sequestro carcerazione cautelativa violazione delle norme sicurezza

Disposizioni normative citate

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art. 349 cod. pen
Di seguito, e con riguardo al profilo soggettivo del reato ex art. 349 cod. pen., si contesta la mancata riqualificazione ai sensi degli artt.
artt. 335 cod. pen
pen., si contesta la mancata riqualificazione ai sensi degli artt. 335 cod. pen.
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Ordinanza — n. 9512/2025 — snpen
Cassation court dismisses appeal for lack of new argument regarding absence of criminal intent.
Sentenza — n. 27401/2025 — snpen
Cassation court dismisses appeal as res judicata applies to prior partial annulment regarding conditional suspension. The appeal is inadmissible because the specific legal issue was already definitively ruled upon by the Supreme Court in a previous decision that partially annulled the lower court's judgment. Since the question of whether the conditional suspension of the penalty could be granted without the demolition order was already settled by the rescinding judgment, the appellate court's new ruling on this point cannot be re-examined. The court therefore declares the appeal inadmissible based on the principle of res judicata, which prevents the re-litigation of issues already decided by the Supreme Court in a prior partial annulment. The appellant is condemned to pay the procedural costs and a fine. The court emphasizes that the principle of res judicata applies to all points of the decision that are susceptible of autonomous consideration and have become final. The appeal is inadmissible because the specific legal issue was already definitively ruled upon by the Supreme Court in a previous decision that partially annulled the lower court's judgment. Since the question of whether the conditional suspension of the penalty could be granted without the demolition order was already settled by the rescinding judgment, the appellate court's new ruling on this point cannot be re-examined. The court therefore declares the appeal inadmissible based on the principle of res judicata, which prevents the re-litigation of issues already decided by the Supreme Court in a prior partial annulment. The appellant is condemned to pay the procedural costs and a fine. The court emphasizes that the principle of res judicata applies to all points of the decision that are susceptible of autonomous consideration and have become final.
Sentenza — n. 35852/2023 — snpen
Corte di Cassazione, Sentenza — n. 35852/2023 — snpen
Sentenza — n. 30402/2025 — snpen
Italian court dismisses appeal for violating seal laws due to lack of specific factual criticism.
Sentenza — n. 13087/2025 — snpen
Criminal appeal upheld violation of seals conviction but annulled theft charge due to lack of statutory definition.

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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'URSO ANTONIO ALFREDO nato a NAPOLI il 01/07/1970 avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI; P

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Premesso che con sentenza del 26/9/2023 la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della pronuncia emessa il 22/11/2021 dal locale Tribunale, concedeva ad Antonio Alfredo D'Urso le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, così rideterminando nella misura del dispositivo la pena inflitta con riguardo ai delitti di cui agli artt. 110, 349, 334 cod. pen.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, in primo luogo eccependo l'intervenuta prescrizione dei reati, definitivamente maturata l'11/12/2023. Di seguito, e con riguardo al profilo soggettivo del reato ex art. 349 cod. pen., si contesta la mancata riqualificazione ai sensi degli artt. 335 cod. pen. o 350 cod. pen., riscontrandosi, diversamente, un giudizio di responsabilità a titolo oggettivo. Al riguardo, si precisa che il sequestro penale dei locali e dell'area antistante sarebbe stato annullato il 26/7/2016, permanendo un vincolo amministrativo che avrebbe vietato al ricorrente soltanto l'esercizio dell'attività di autocarrozzeria, non anche l'uso dei capannoni e dell'area antistante.

3. Considerato che l'eccezione di cui al primo motivo è manifestamente infondata. Premesso che la contestazione è stata correttamente fissata al 30/11/2016, data dell'accertamento delle violazioni, costituendo dunque onere difensivo — non assolto - la prova di un eventuale e precedente tempo di commissione dei reati; tanto premesso, la prescrizione sarebbe maturata al 30/5/2024, ai sensi degli artt. 157-161 cod. pen., dunque successivamente alla pronuncia della sentenza di appello. Inoltre, deve essere considerata la sospensione del termine di prescrizione dal 26/4/2021 al 22/11/2021, pari a 210 giorni, per rinvio richiesto dalla difesa; con conseguente maturazione dello stesso termine soltanto al 26/12/2024.

4. Considerato, poi, in ordine ai delitti di violazione di sigilli e di sottrazione dei beni sottoposti a sequestro, che la sentenza ha adeguatamente individuato elementi a conferma dell'accusa, evidenzianclo che:

a) il 30/11/2016, i locali della società amministrata dal ricorrente erano stati trovati puliti, con materiale di scarto riordinato, quel che nessun soggetto diverso dal D'Urso avrebbe avuto interesse a fare. Lo stesso soggetto, peraltro, non aveva segnalato accessi illegittimi o non autorizzati;

b) all'interno del capannone erano stati trovati una stufetta elettrica e l'impianto di illuminazione accesi, elementi indicativi della ripresa - quantomeno parziale - della medesima attività, di cui il ricorrente, come minimo, non poteva che essere a conoscenza;

c) tale ultimo elemento ha trovato conferma nel fatto che sul posto erano stati trovati due dipendenti della cooperativa (originariamente coimputati, poi assolti), i quali stavano smontando un camion proprio su incarico dello stesso imputato;

d) quest'ultimo, infine, non aveva offerto alcuna plausibile versione alternativa di quanto riscontrato. Ebbene, l'impugnazione non si confronta con tutti questi argomenti, limitandosi a considerazioni generiche e di fatto che non costituiscono effettiva censura alla solida ed adeguata motivazione resa dalla Corte di appello.

5. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle, spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 21 giugno 2024 Il Cqnsiglie