Ordinanza — n. 30145/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SATEDINI ARBION nato il 31/08/1990 avverso la sentenza del 05/12/2023 del GIP TRIBUNALE di SPOLETO(-dato avviso alle udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Satedini Arltitn ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Spoleto per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. :309, in relazione a plurime cessioni di cocaina. Ritenuto che il motivo sollevato (violazione di legge e vizio di motivazione perché il mero richiamo agli atti di indagine non può ritenersi sufficiente al fine di comprendere le ragioni dell'esclusione delle cause di proscioglimento) è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 81 cod. pen; Ordinanza — n. 30145/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 444 ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Spoleto per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. :309, in relazione a plurime cessioni di cocaina. Ritenuto che il motivo sollevato (violazione di legge e vizio di motivazione perché il mero richiamo agli atti di indagine non può ritenersi sufficiente al fine di comprendere le ragioni dell'esclusione delle cause di proscioglimento) è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SATEDINI ARBION nato il 31/08/1990 avverso la sentenza del 05/12/2023 del GIP TRIBUNALE di SPOLETO(-dato avviso alle udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Satedini Arltitn ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Spoleto per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. :309, in relazione a plurime cessioni di cocaina. Ritenuto che il motivo sollevato (violazione di legge e vizio di motivazione perché il mero richiamo agli atti di indagine non può ritenersi sufficiente al fine di comprendere le ragioni dell'esclusione delle cause di proscioglimento) è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena.
Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice 'penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 aprile 2024 Il Consigliere estensore