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Ordinanza — n. 30144/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and unfounded, rejecting excessive penalty claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30144/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Loughbiri Aziz and Ellaouzi Tarik inadmissible, ordering them to pay court costs and fines. The appellants argued that the sentence was excessive and that generic mitigating circumstances were not fully recognized. The court rejected these claims as mere assertions lacking legal basis and found the lower court's reasoning sufficient and free from arbitrariness.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals based on generic assertions regarding sentencing discretion or unacknowledged mitigating circumstances are inadmissible if the lower court's reasoning is not manifestly illogical.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic assertions sentencing discretion mitigating circumstances manifest arbitrariness court costs Cassazione modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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Art. 363-bis c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LOUGHBIRI AZIZ (CUI 04SXG4G) nato il 10/12/1989 ELLAOUZI TARIK (CUI 03S2HE5) nato il 25/08/1987 avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Loughbiri Aziz e Ellaouzi Tarik ricorrono avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Como per i reati loro rispettivamente ascritti. Ritenuto che l'unico motivo da entrambi gli imputati sollevato (violazione di legge e vizio di motivazione, sotto il profilo dell'apparenza della stessa in relazione alla pena irrogata, che si assume eccessiva; nonché con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche invocate nella massima estensione) è inammissibile, non solo per l'assoluta genericità con cui è espresso, traducendosi in mere asserzioni contestative, ma anche perché manifestamente infondato.

Giova ricordare che non sono deducibili innanzi al giudice di legittimità censure in ordine al trattamento sanzionatorio, naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la cui quantificazione non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica, evenienza che non si rinviene nel caso di specie (pp. 7, 8, 9). L'onere motivazionale, pertanto, è stato assolto nel rispetto dei principi informatori indicati dal giudice di legittimità; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il