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Ordinanza — n. 30142/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of admissibility regarding sentencing discretion and motivation review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30142/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Konteh Iesmila inadmissible, rejecting the challenge to the sentence's length and motivation. The appellant argued for a review of the sentencing discretion and the logic of the lower court's decision, but the court found these issues already thoroughly examined and dismissed by the territorial court. Consequently, the appeal was rejected because such criticisms regarding the judge's discretionary sentencing power are not admissible at the stage of legal review.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, cl. P.R.; Art. 360, n. 5 c.p.p.: Censures regarding the discretionary quantification of the penalty and the manifest illogic of the motivation are inadmissible before the Court of Cassation as they fall within the exclusive competence of the court of merits.

Parole chiave

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sentencing discretion manifest illogic admissibility of appeal legal review stage criminal procedure law modalità di calcolo dell'ammenda sanzioni penali riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, cl. P.R.
Konteh Iesmila ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con cui la Corte di appello di Genova ha confermato la pronuncia di condanna del locale Tribunale per il reato di cui all'art. 73, comma 5, cl.P.R.
Art. 360, n. 5 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KONTEH IESMILA (CUI 056PP9A) nato il 05/05/1997 avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; • t

MOTIVI DELLA DECISIONE

Konteh Iesmila ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con cui la Corte di appello di Genova ha confermato la pronuncia di condanna del locale Tribunale per il reato di cui all'art. 73, comma 5, cl.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (in Genova, il 13/12/2017). Ritenuto che l'unico motivo sollevato (mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in ordine all'entità della pena irrogata) non è consentito in sede di legittimità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, con il supporto di adeguati argomenti giuridici (foglio 2 sent. impugnata), dovendosi altresì ricordare che non sono deducibili innanzi al giudice di legittimità censure in ordine al trattamento sanzionatorio, naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la cui quantificazione non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica, evenienza che non si rinviene nel caso di specie;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm