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Ordinanza — n. 30141/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30141/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30141/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VINCIGUERRA GAETANO nato a RAVANUSA il 25/01/1968 avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; /*/ Vinciguerra Gaetano ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Palermo che, in parziale riforma della pronuncia resa il 03/11/2021 dal Tribunale di Agrigento per avere escluso la contestata recidiva e così ridotto la pena, ha confermato la dichiarazione di colpevolezza dell'imputato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, come dal primo Giudice riqualificata la fattispecie originaria (in Ravanusa, il 16/04/2020). Ritenuto che i motivi sollevati non sono consentiti in sede di legittimità perché il primo (violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai criteri di verifica della prova ed alla sua valutazione) è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale (fogli 3 e 4), con il supporto di adeguati argomenti giuridici e rispetto ai quali il ricorrente non articola alcuno specifico confronto; il secondo (violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'art. 133 cod. pen. e all'art. 163 cod. peri.), perché non sono deducibili innanzi al giudice di legittimità censure in ordine al trattamento sanzionatorio, naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la cui quantificazione non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica, evenienza che non si rinviene nel caso di specie (si vedano i fogli 4 e 5).

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 30141/2024 — snpen · Corte di Cassazione: L'onere motivazionale, pertanto, è stato assolto nel rispetto dei principi informatori indicati dai giudice di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione condono delle spese procedurali cognizione del ricorso per cassazione accertamento dell'ammontare del danno risarcimento per errore giudiziario prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VINCIGUERRA GAETANO nato a RAVANUSA il 25/01/1968 avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; /*/

MOTIVI DELLA DECISIONE

Vinciguerra Gaetano ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Palermo che, in parziale riforma della pronuncia resa il 03/11/2021 dal Tribunale di Agrigento per avere escluso la contestata recidiva e così ridotto la pena, ha confermato la dichiarazione di colpevolezza dell'imputato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, come dal primo Giudice riqualificata la fattispecie originaria (in Ravanusa, il 16/04/2020). Ritenuto che i motivi sollevati non sono consentiti in sede di legittimità perché il primo (violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai criteri di verifica della prova ed alla sua valutazione) è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale (fogli 3 e 4), con il supporto di adeguati argomenti giuridici e rispetto ai quali il ricorrente non articola alcuno specifico confronto; il secondo (violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'art. 133 cod. pen. e all'art. 163 cod. peri.), perché non sono deducibili innanzi al giudice di legittimità censure in ordine al trattamento sanzionatorio, naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la cui quantificazione non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica, evenienza che non si rinviene nel caso di specie (si vedano i fogli 4 e 5).

L'onere motivazionale, pertanto, è stato assolto nel rispetto dei principi informatori indicati dai giudice di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 aprile 2024 Il Consigliere estelsorer DEPOSITATA II Pr4deit