Cassation court dismisses appeal against sentencing judgment as it concerns only the application of the penalty, not the acquittal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Vincenzo Galletta's appeal against the Messina Tribunal's sentencing judgment inadmissible. Galletta argued the judge failed to rule on statutory acquittal grounds under Article 129 of the Criminal Procedure Code. The court rejected this because appeals against sentencing judgments are strictly limited to specific grounds such as legal qualification errors or penalty illegality, excluding challenges to acquittal conditions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing judgments cannot be based on the non-existence of statutory acquittal grounds, as such grounds are exclusively relevant for appeals against acquittal judgments.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLETTA VINCENZO nato a MESSINA il 29/09/1996 avverso la sentenza del 30/12/2023 del TRIBUNALE di MESSINAlElato avviso alle.j2drtri L udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Galletta Vincenzo ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Messina per il reato di cui all'art. 73, comma 1-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (in Messina, il 29/12/2023). Ritenuto che il motivo sollevato (violazione di legge per non essersi il Giudice pronunciato in ordine alla sussistenza delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen.) è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 aprile 2024 Il Consigliere es