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Ordinanza — n. 30138/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30138/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30138/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IANNI' DIEGO nato a POLISTENA il 07/05/1999 avverso la sentenza del 12/12/2023 del GIP TRIBUNALE di MESSINA(darcrECK/FsTaàl e 11-55Fq udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; • Ianni' Diego ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Messina per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (in Messina, il 14/08/2023). Ritenuto che il motivo sollevato (erronea applicazione degli artt. 53 e ss. Legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 10 ottobre 2022, n. 150) è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiannento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato;

Regesto Legislator

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artt. 110 cod. pen; Ordinanza — n. 30138/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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sanzione sostitutiva sanzioni penali pena complementare commutazione della pena pecuniaria pena convenzionale revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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artt. 110 cod. pen
dal Tribunale di Messina per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IANNI' DIEGO nato a POLISTENA il 07/05/1999 avverso la sentenza del 12/12/2023 del GIP TRIBUNALE di MESSINA(darcrECK/FsTaàl e 11-55Fq udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; •

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ianni' Diego ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Messina per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (in Messina, il 14/08/2023). Ritenuto che il motivo sollevato (erronea applicazione degli artt. 53 e ss. Legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 10 ottobre 2022, n. 150) è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiannento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il Pr