Italian Supreme Court dismisses appeal against criminal penalty for drunk driving due to inadmissible grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Andrea Scheda inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court rejected the first ground as merely repetitive of issues already decided by lower courts and the second ground because general mitigating circumstances are within the discretion of the trial judge. Furthermore, the third ground regarding the license suspension was inadmissible because it was not raised in the appellate act.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: grounds for appeal must not be merely repetitive of lower court decisions or lack specific argumentation; censure on sentencing discretion is inadmissible unless manifestly illogical; grounds not raised in the appellate act are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHEDA ANDREA nato a MILANO il 25/04/1967 avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Scheda Andrea ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bologna che, parzialmente riformando in punto di pena, ha confermato la pronuncia, resa in esito a giudizio abbreviato dal Tribunale di Ravenna per il reato di guida in stato di ebbrezza (in Solarolo il 03/02/2020). Ritenuto che i motivi sollevati non sono consentiti in sede di legittimità perché il primo (inosservanza della legge penale per la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.) è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale (p. 2, sent. imp.), con il supporto di adeguati argomenti giuridici e rispetto ai quali il ricorrente non articola alcuno specifico confronto; il secondo (manifesta illogicità della motivazione con riguardo al diniego delle invocate circostanze attenuanti generiche), perché non sono deducibili innanzi al giudice di legittimità censure in ordine al trattamento sanzionatorio, naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la cui quantificazione non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica, evenienza che non si rinviene nel caso di specie (pp. 2 e 3).
L'onere motivazionale, pertanto, è stato assolto nel rispetto dei principi informatori indicati dal giudice di legittimità; il terzo motivo (mancanza di motivazione in relazione alla disposta sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida), perché la relativa non è stata dedotta con l'atto di appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 aprile 2024