Cassation court dismisses appeal regarding omitted substitute penalty due to lack of special authorization and discretionary judicial review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal to apply a substitute penalty. The appellant argued for a suspended sentence, but the appellate court correctly noted that such requests require the defendant's personal presence or a special power of attorney, which were absent here. Furthermore, the court emphasized that the judge's discretionary decision to deny the substitute penalty was based on valid grounds regarding the risk of non-compliance, a review the cassation court cannot override.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 56 L. 689/1981; Art. 545-bis c.p.p.: The appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already rejected by the territorial court without specific legal comparison, and substitute penalties require personal request by the defendant or special authorization, subject to judicial discretion on reintegration risks.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KANTEH KEBBA nato il 12/03/1997 avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Kanteh Kebba ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Milano che ha confermato la pronuncia di condanna, resa all'esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Monza che ha riqualificato il reato contestato in quello di cui all'art. 7:3, comma 5, 9 ottobre 1990, n. 309 (in Monza, il 13/06/2020). Ritenuto che i motivi sollevati (violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 56 Legge 24 novembre 1981, n. 689, per l'omessa sostituzione della pena in libertà controllata; violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 545-bis cod. proc. pen. e agli artt. 58 ss.
Legge 689/1981) non sono consentiti in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale (p. 14 sent. app.), con il supporto di adeguati argomenti giuridici e rispetto ai quali il ricorrente non articola alcuno specifico confronto. La sentenza impugnata ha correttamente evidenziato che la sanzione sostitutiva della libertà controllata, invocata dalla difesa, non è più prevista dal vigente ordinamento in ragione della riforma operata dal d.lgs., 10 ottobre 2022, n. 150; ha altresì fatto buon governo del pacifico principio di diritto a mente del quale la richiesta di applicazione di una sanzione sostitutiva, in quanto atto personalissimo dell'imputato, non può essere fatta dal suo difensore, salvo che questi sia munito di procura speciale o che detta richiesta venga proposta dal difensore in presenza dell'imputato;
Considerato che l'applicazione delle sanzioni sostitutive - rispetto alle quali il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha introdotto una riforma organica della Legge 24 novembre 1981 n.689, ridisegnandone anche il quadro generale - non consegue automaticamente al ricorrere dei presupposti legali, ma è oggetto di una valutazione discrezionale del giudice in ordine alla meritevolezza dell'imputato ad ottenerle. E ciò in base all'esplicito disposto dell'art. 58 L. 689/1981 secondo cui "Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati.
La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato (...)". Ritenuto che il controllo di questa Corte rispetto alla decisione del Giudice di merito, di non farsi luogo alla sostituzione della pena detentiva, deve fermarsi - secondo i principi generali che regolano il giudizio di legittimità e quelli specificamente affermati in tema di trattamento sanzionatorio - alla verifica della sussistenza di una congrua motivazione che dia conto della esistenza di fondati motivi ostativi alla invocata sostituzione della pena inflitta.
Nel caso di specie, la sentenza impugnata offre una motivazione immune da censure, richiamando i motivi che l'hanno indotta a pronosticare che le prescrizioni non saranno adempiute dall'imputato (p. 14); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 aprile 2024 Il