Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of arbitrary sentencing or illogical reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Guesmi Abdayem inadmissible regarding a conviction for tax evasion. The appellant argued for generic mitigating circumstances under Article 62-bis of the Penal Code, but the court found no error in the lower court's reasoning. The decision rests on the principle that sentencing discretion cannot be challenged unless the penalty is arbitrary or the reasoning is manifestly illogical.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62-bis cod. pen.; Art. 360, n. 1, lett. b c.p.; Appeals regarding sentencing discretion are inadmissible unless the penalty is arbitrary or the reasoning is manifestly illogical.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUESMI ABDAYEM nato il 01/07/1995 avverso la sentenza del 18/07/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Livorno che ha dichiarato Guesmi Abdayem colpevole del reato di cui all'art. 73, commi 1 e 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. L'imputato ricorre per la cassazione della sentenza della Corte di appello per vizio di motivazione relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 -bis cod. pen. Giova ricordare che non sono deducibili innanzi al giudice di legittimità censure afferenti al trattamento sanzionatorio, naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, a meno che la quantificazione della pena sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica, evenienza che non si rinviene nel caso di specie.
Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il P