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Ordinanza — n. 30134/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation against lower court findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30134/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the sole ground raised was a mere complaint reiterating arguments already rejected at the appellate level. The appellant, JAWO MUSA, challenged the conviction for a specific crime by claiming a procedural defect regarding the assessment of criminal responsibility, but failed to provide a new substantive critique. The court ruled that without a distinct argumentative attack on the lower court's reasoning, the appeal lacks the specificity required for admissibility under established case law.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 607 c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if the grounds raised are merely complaints that repeat arguments already fully examined and rejected by the appellate court without offering a new, specific, and arguable critique of the judgment.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of specific argumentation reiteration of rejected grounds procedural defect claim criminal responsibility assessment legittimazione a ricorrere ritardo ingiustificato dell'azione penale termini di ricorso

Disposizioni normative citate

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Art. 606 c.p.p.
Art. 607 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 24383801
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JAWO MUSA ( CUI 05810U7 ) nato il 01/01/1998 avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Firenze che ha dichiarato .lawo Musa colpevole del reato di cui all'art. 73, commi 4 e 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. :309. L'imputato ricorre per la cassazione della sentenza della Corte di appello per vizio di motivazione in relazione all'accertamento della penale responsabilità dell'imputato per il reato contestato. Il ricorso è inammissibile in quanto l'unico motivo di ricorso si risolve in doglianze con cui si propone una pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto lo stesso considerare non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 24383801).

Nella sentenza impugnata, con motivazione logica e immune da censure, la Corte distrettuale ha indicato significativi elementi che hanno consentito di escludere il mero uso personale da parte dell'imputato (v. p. 3 sent. imp.). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 aprile 2024 Il Consigliere estensore